4S STORIA UNIVERSALE ' ni. militari. Si ordina, che gli ecclefiaftici negli ordini facri, o i beneficiati abbiano idor breviarj 5 e che non fe ne ordini alcuno, il quale non fia provveduto , e che Tappi a dire il fuo ufizio. Si vieta l’amminiftrare l’Eucariftia a perfonefane nelle cafe particolari, e di dirvi la Meffa per matrimoni, e fepolture . Non lì erigeranno titoli di benefizi fcnza T alTegnazione di una rendita conveniente pel mantenimento di un Prete. Si ordina ai pagani convertiti dal giudaifmo, opaganefi-mo, che portino i loro figliuoli al battefimo dentro otto giorni. IV icari generali , e i principali ufiziaii dei Vefcovi faranno negli ordini facri . Si {comunicano i queftuanti, che cercano, e predicanofenza licenza dei Vefcovi. I Vefcovi non fi appropieranno i benidegliecclefiaftici, che avranno fatto il loro teftamento. I medici obbligheranno gli ammalati a confelfarfi dopo la prima 0 feconda vifita . Sì efortano il Re ed i Signori di trattar con dolcezza gli Ebrei, e Saraceni, ma però di far lor olfervare le leggi intorno ai contralfegni efteriori perchè fieno diftinti. Nella felfione terza il legato dille, che-aveva promeffo al Re una fiamma di 150. mille fiorini, ed efìfendo il Papa attualmente nell’ impotenza di fomminiftrar quella fomma , nè egli volendo ufar di fuo potere con l’imporre una rafia fopra il clero , li pregavafarla almeno volontariamente, e di fomminiftrare ciò., che doveafi fomminiftrare al loro Re . La vigilia della quarta feffìone rifpofero, che darebbo-,no 6q. mille fiorini al Re, e ventimille al legato per rifarcirlo delle fpefe di fua le- gazione . Nella 4. fefiione fi letìfero cinque lettere patenti del Re di Arragona, le quali contenevano le condizioni, fiotto le quali erafi fatta la pace con Martin V. ì. Egli non farebbe editti contra la libertà della-Chiefa, «non riceverebbe alcun bene da lei dipendente, o dalla camera apoftolica, fie non ne’ cafi permeili dalle leggi, o dai coftumi del paefe . 2.. 3. 4. Proibizione agli ufiziaii reali, e ai Baroni d’imporre alcundelitto ai cherici, d’imprigionarli fenza cagione, e di violare le libertà ecclefiaftiche . 5. Gli ufiziaii del Re non fi opporranno ai procefii, che s’intenteranno contra quelli, i quali impediranno le funzioni della Chiefa. 6. Il Re condanna gli ecclefiaftici , i quali -ottengono furrettiziamente lettere di Domeftico del Re pervivere fotto quefto pretefto nell’ impunità dei loro delitti ■. 7.. Il Re ordina ai fiuoi Baroni e vaffalli di preftar man forte ai giudici ecclefiaftici nell’ efecuzìone delle fentenze fatte contra gli ufuraj, e nelle vifite vefcovili, e per far efeguire i legati pii . 8. Divieto-ai teforiere di cuftodire i mobili preziofi delle chiefe, e di efercitare le loro cariche fenza lettere patenti del Vefcovo, xhi. Giovanni di Manton Arcivefcovo di Sens adunò nel 1429. nella fala dei Bernar-PaOgV o°dil ^im a Parigi un Concilio di tutt’ i Vefcovi di fua provincia-ecclefiaftica. Vili Scns. formarono 40. articoli di difciplina. Si condannano quelli, che hanno due o più T^xji^coi- Prende nellamedefimacittà ; e quelli che abbandonano la cattedrale per andare o7. in altre chiefe, ove fienvi certe fefte, per guadagnarvi una retribuzione maggio- re. Si proibifcono le canzoni, e danze, i giuochi, e le vendite di mercanzie ne’ luoghi facri. Si vuole, che quelli, che fi prefentano per eflfere ordinati, fappia-no l’epiftole, i Vangeli, e il refto dell’ ufizio ; che gli Abati dell’ ordine di S. Benedetto e di S. Agoftino tengano ogni anno i loro capitoli, e fi facciano render conto di tre in tre meli del rifcoffb, e della fpefa dei loromonifteri.. Il Concilio riduce l’attinenza della carne, che oflervavalì allora in que’due Ordini, al Mercoledì, Venerdì, e Sabbato, all’Avvento, e alla Quarefima. Si proibifce di efiger cos’ alcuna per l’ingreflb ne’ monifterj fotto qualunque pretefto, permet- tendo