Search results
Pages
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 216
-
Date
-
1924
-
Text
-
emittente (4), e sempre salvo l'applicazione della legge penale se ne ricorrono gli estremi, ad es. se vi sia truffa. (1) V. infra, commento ad art. 5, n. 27. (2) V. infra, commento ad art. 6. (3) Non occorre aggiungere che la legge penale troverà applicazione ove nella fattispecie ricorrano gli estremi per al-cuno dei delitti previsti dal codice penale. Qui si parla solo dello conseguenze civili
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 143
-
Date
-
1924
-
Text
-
l'assegno sbarrato a chi non sia banchiere, o nel caso d: sbarramento speciale, a persona diversa dal banchiere de--signato, o diversa dal suo giratario per l'incasso, ne è responsabile. Abbiamo già visto avanti (2) il significato e l'estensione di tale responsabilità . (1) V infra, commento ad art. 5, n. 26. (2) Y. infra, commento ad art. 5, n. 27.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 161
-
Date
-
1924
-
Text
-
come estinzione del titolo. à da dire ora di un modo speciale di riscossione che è ammesso per la cambiale e deve ritenersi anche conforme ai principi giuridici che regolano l'assegno circolare, ma che non sembra possa applicarsi agli assegni sbarrati ed a quelli non negoziabili. (1) V. Infra, commento art. 7, n. 36, VI. (2) V. Infra, commento ad art. 7, n. 35.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 156
-
Date
-
1924
-
Text
-
in oui debbono essere fatti la presentazione e il pagamento, e quindi anche il luogo in cui il protesto può essere elevato, è stabilito dai recapiti comunque indicati dall'emittente (art. 1) (3). La scelta del luogo per la presentazione (1) Cfr. Bonelli, op. cit., n. 209; Vivante, III, n. 1308. (2) V. infra, commento ad art. 1, n. 7. (3) V. infra, commento ad art I, n. 7.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 179
-
Date
-
1924
-
Text
-
: a) che l'Istituto abbia regolarmente pubblicato almeno due bilanci annuali. Questa prova di vita biennale il legislatore ha richiesto per dedurne una certa presunzione di vitalità nell'Istituto, ritenendo che almeno due anni di esercizio fossero necessari per potergli affidare una (1) Vedi infra, commento ad art. 1, n. 4. (2) Vedi infra, commento ad art. 1, n. 5.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 217
-
Date
-
1924
-
Text
-
, la garanzia del 40 o -del 100 °10 prevista dall'art. 11 della legge. dj Se un Istituto non versa all'erario la tassa dovuta nella misura e nei termini prescritti dall'articolo 12 della legge. (1) V. infra, commento ad art. 3, n. 18. (2) Cfr. Vivante. L'Assegno Circolare, in Rivista di Diritto commerciale, novembre 1923. (3) V< infra, commento ad art. 3, n. 20.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 148
-
Date
-
1924
-
Text
-
¨ chiaro che esso non può essere trasmesso che per mezzo di girata. La girata dell'assegno circolare è assimilata dalla legge alla girata della cambiale tanto nella forma che negli effetti. Ciò che stabilisce la natura cambiaria del titolo. Ne segue che la girata trasferisce la proprietà (1) V. infra, commento ad art. 1, n. 1. (2) Y. infra, commento ad art. 1, n. 3.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 142
-
Date
-
1924
-
Text
-
. Questo è l'uso ormai universalmente consacrato. Ma non avendolo la legge detto, deve ritenersi che sia soggetto ai vincoli dello sbarramento anche l'assegno in cui le sbarre siano in senso diverso del trasversale. à speciale lo sbarramento quando tra le due sbarre è indicato il nome di un banchiere. In questo caso è solo questo banchiere che può presentare (1) V. infra, commento
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 221
-
Date
-
1924
-
Text
-
d'estenderlo anche alle nuove provincie, e a ciò provvide il E. decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 278, che estende alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina le disposizioni delle leggi del Regno per l'applicazione di determinate tasse. Questo decreto-legge chiarì, come si è visto (1), (1) Vedi: infra, commento ad art. 12, n. 51.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 71
-
Date
-
1924
-
Text
-
dell'assegno bancario, ma riconoscono che essa allo stato attuale della legislazione non è richiesta. Qui si può dire che il voto è stato esaudito, limitatamente, s'intende, all'assegno circolare. La disposizione è sì chiara che non abbisogna di particolare commento. Basti solo dire, analogamente a quanto si è ritenuto per la cambiale, che la denominazione di assegno circolare
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 76
-
Date
-
1924
-
Text
-
su quello adottato per la cambiale. Con la disposizione surriferita il legislatore, dopo di avere stabilito i requisiti essenziali dell'assegno circolare, determina le conseguenze della mancanza di alcuno di essi. La conseguenza che in primo luogo (1) Vedi infra, commento ad art. 4. (2) Cfr. Vivante, Trattato, I, n. 160.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 163
-
Date
-
1924
-
Text
-
© dopo la prima presentazione. Abbiamo ammesso avanti (1) la possibilità di una seconda presentazione. Se il principio è accolto ne segue che deve ammettersi del pari la possibilità del protesto dopo la seconda presentazione stessa. (1) V. Infra, commento ad art. 7, n. 36, IV.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 180
-
Date
-
1924
-
Text
-
rischi al minimo allarme, ma nello stesso tempo non poteva impedirsi a sani Istituti, anche se di dimensioni modeste, di compiere un servizio che avrebbe giovato a loro ed alla loro clientela. (1) Vedi infra, commento ad art. 1, n. 4.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 84
-
Date
-
1924
-
Text
-
di Commercio (1) Qui il legislatore conferma che oggetto dell'assegno circolare non può essere che una somma e non altra qualsiasi utilità . Vedi infra, commento ad art. 2, n. 13.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 139
-
Date
-
1924
-
Text
-
del titolo, come si è detto avanti (1). à vero, come giustamente osserva il Vivante (2), che l'assegno sbarrato non potrà essere direttamente riscosso dal portatore di mala fede, ma esso potrà (1) Cfr. Infra commento ad art. 5. (2) Cfr. Intervista Vivante in Corriere della Sera, io febbraio 1923. ÃKSpÃ!
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 174
-
Date
-
1924
-
Text
-
, commento ad art. 7, n. 37.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 69
-
Date
-
1924
-
Text
-
per l'assegno bancario (art. 8). à questa una lacuna della recente legge sull'assegno circolare e non sembra dubbio che vada colmata (3). à tuttavia da notare che non sono eccessivamente gravi gli inconvenienti che derivano per questo riguardo dalla attuale legislazione (4), poiché non è (1) Per la definizione di « operazione di banca » da noi adottata vedi, infra commento ad art
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 70
-
Date
-
1924
-
Text
-
, allo stato attuale della legislazione, e in conformità dei principi suesposti, sta in ciò che mentre è ammesso che l'assegno bancario costituisca atto civile anche per il commerciante quando serve ad operazioni essenzialmente civili (2), getto alla legislazione commerciale, contrasse obbligazione civile, vedi Bolaffio, Commento al Codice di commercio, U.T. E.T., vol. I, p. 23 e segg. (â¢2) Franchi
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 215
-
Date
-
1924
-
Text
-
Penale, art. 11. (3) V. infra, commento ad art. 2, n. 15.
-
-
Book
-
L'assegno circolare e il suo regime giuridico
-
Title/Page
-
Page 151
-
Date
-
1924
-
Text
-
torna di vantaggio e costituisce seria garanzia per il girante. Quando la data esiste, essa si presume esatta fino a prova contraria. Questa prova è a carico di chi la impugna. Invece quando la data non esiste, l'onere della prova è a carico del girante convenuto che dalla data effettiva (1) Y. infra, commento ad art. 1, n. 3. (2) Cfr. Bonelli, op. cit., n. 119. (3) Cfr. Bonelli, op. cit
Pages