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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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, >) e lo avverti del diritto che �li competeva al ri corso in Cassazione circa il reato previsto dall'art. 686 del codice penale, e di quello di appellare per la condanna in ragione del reato previsto dall'art. 572 ; Che il Brusasco nel giorno 25 detto mese interpose ap pello dalla predetta sentenza quanto al secondo capo, e (1) In questo senso consulta Saluto, Commento al cod. di proc. pen
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, qualunque siano gli eventi a' quali possa andare soggetta la sentenza in quant.o alle condanne civili » (Saluto, Commento al codice di pro cedura penale, vol. Vl, art. 645, p. 460). Confr. C. C. di Firenze, 3 maggio 1876, rie. Mondin c. Pietrogrande (Legge, I, 1876, p. 777). C. C. di Roma, 27 aprile 1877 (Legge, I, 1�771 p. 726).
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sulla massima, quale viene bandita dalla scuola pre additare il Cujacio, seguito poscia da altri, specie dal Vin- . indicata. Il Cujacio, nel Commento già citato , dopo aver nio: di quella scuola, cioè, secondo la quale era vagamente I toccato del pretium iniquum, a cui parrebbe pure (secondo ammesso che. fosse lecito di recJamare al giudice contro I lui medesimo) si dovesse acconciarsi, per la ragione ap
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, materiale, quell'errore che grande Imperatore, all'apparire del primo commento al ! rasenta per ciò stesso il dolo e la frode. suo codice. Giova peraltro di osservare, preliminarmente, l Intorno alla quale istima, o perizia, resta quindi fermo che da tutti quegli scrittori ed interpreti, posto totalmente quanto giudicava il tribunale, colla sua sentenza 2 settem, da banda il concetto
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, che non può muover e alcuna lagnanza, e la censura dell' art. 687, cod. proc. civ., niuna attinenza può avere col caso di un sequestratario giudiciale, la di cui facoltà non può esservi che dopo trascritto il precetto (C. C. di Roma, 12 febbraio 1878, Legge, I, 1878, pag. 396). (2) Il chiarissimo avv. Moise Amar nel suo commento a questa parte del codice di procedura civile (sui giudizi arbitrali), conchiude
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cui si riferisce l'articolo stesso vi è pur quella prevista dall'art. 140 dello stesso codice , cioè al domicilio eletto dal convenuto , ciò che basta ad escludere che il legislatore adoperando le parole « forma delle citazioni » abbia inteiio dichia rare eh� la not1flcazione del ricorso debba farsi alla persona dello intimato. Si pronunziano per la prima opinione: Ricc i, Commento al cod. di proc
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suprema di Roma si professa dal Duranton, voi. III, p 215, § 217, Delvincourt, I, p. 90, n. 4, e dal Borsari, Commento al codice civile, art. lt,l , § 447. La prima opi nione ha senza oubbio per sè la lettera della legge. Se per l' arti colo 1315 del codice civile, atto pubblico, che è sinonimo d'auten tico, può dirsi solo l'atto in cui il pubblico ufflziale è intervenuto , potrà
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l'appello anche per la seconda eccezione, ma la Corte non ne disse verbo, non avendo punto bisogno di scendere ad esaminare, se l'essersi adottato il procedimento formale in cambio del sommario desse luogo a nullità, dal momento che ricono sceva nulla l'appellazione stessa per sostanziale difetto di notificazione. Per questi motivi, rigetta, ecc. (1) Consulta Borsari, Commento al cod. di proc
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à stata sottoscritta dai votanti, quantunque non ancora sia stata pubblicata. L'opinione contraria alla sentenza qui sopra riportata è professata dal Ricci, Commento al cod. di proc. civ., vol. I, pag. 464, § 513 : concorda invece il Mattirolo, Elementi di diritto giud., volume III, p. 481, §§ 5i6 e 577 e noi riteniamo che questa sii\ opinione più giusta: colla sottoscrizione della sentenza il giudice functus
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, che si erano verificati col sistema precedente, allo,·chè il Pubblico Ministe1·0, po tendo indugiare a suo ::u·bitr·io l'impugnativa delle ltste elettorali, spesso aspettava a farlo alla vigilia delle clezionì, e qualche volta perfino nell'intervallo fra la p1·ima votazione e quella di ballottaggio. Consulta in proposito Mazzoccolo, .Appendice al commento delta legge com. e p1·01J., pag. 83. 629 Liste
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conforme espre:5sa al riguardo dal dottissimo il reato non esista; e contro questa presunzione è inammis prof. Marciano nel suo commento al Tit. X del Codice penale. sibile la prova, perchè altrimenti si offenderebbe il fonda E sebbene a Lui sia sembrato così ovvio il principio da non mento giuridico, il fine delr istituto deirazione privata. Non credere di doYersi soffermare a discuterlo, ci conforta
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un provvedimento del Consiglio mu diziaria sia incompetente quando si ricorre ad essa contro gli atti del l'esattore per ottene1·e l'annullamento di essi anziché il risarcimento nicipale. dei danni e delle spese. (Cons. Maggi, Commento alla leg9e sull'esa Nè qui trovava luogo il « fatto giudiziario », come zione dell'ùnposte, sull'art. 73); ma la cassazione di Roma
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. Granata avv. Letterio - Tl giudizio clei probi viri - Osservazioni e studi sulla legge 15 giugno 1893 - Messina, Libreria Trimarchi, 1894 - Un vol. di pagg. 114 - L. 2. È un breve ma accurato commento a lla Ìegge sui probi-viri. Vi sono del le critiche sagaci alle principali disposizioni della legge, ed opportuni richiami ai vari progetti nonché agli a1,ticoli dei Codici ci vile e di procedura
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alla notifica si è uniformata ad e:,si, nessun dubb io può legalmente elevarsi che all'appellante nel domicilio da lui eletto, e ordinariamente peesso il suo procuratore la contro· citazione non sia o non debba reputarsi come pervenuta. Al• trimenti, supposto che la notifica nori corrispondesse alle p r e· (1) Fra gli altri il R1cc1, Commento al Codice cli procedura civile, voi. II, n. 506.
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le con seguenze giuridiche del reato. A differenza degli altri lavori fin qui pubblicati, i quali hanno la forma del commento, l'opera del Tuozzi è sistematica. L'autore ha diviso la trattazione di tutti i delitti in quattro classi, così denomi nandole: 1. delitti che offendono i diritti spettanti all'uomo come in dividuo singolo; 2. delitti che offendono i diritti spettanti all'uomo
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speciale del marito deve essere espres::;a e darsi per ù;critto; che nella specie mancando tale aùtor izzazione del Tribunale, l'obbligazione assunta sarebbe acl ogni modo sempra nulla, il ehe mena alla conseguenza che i dedotti capitoli di prova testimoniale non erano Rmmissibili. (2) In questo senso consulta Ottolengl1i, Commento al Cod. di comm. I, p. 280, alla cui opinione acc8dc il Vitlari
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ed un parere del Con siglio di Stato, 22 settemb1·e "187ti citati dal Mnzzocolo nel suo ac�u rato Commento alLa teggç comunale e provinciale, 3" cdiz., sull'al't. Hi l, pag. 440. Per altri precedenti di giul'isp1·udenza si consulti inoltrn la GHida, del!' A.steugo, a pag. 1319,
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1894
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ponibilitù degli opifici industri,di con gli annessi mec � canismi ed impianti, c9nsulta altrcs·1: Clementini, Commento alle leggi sull'imposta sui ,,edditi dei fabbricati, Torino 1890, pag. 73 e se guenti, 619 bile di un reddito, e che l'oggetto dell'imposta fosse uni camente il reddito immobiliare. I meccanismi ed appa recchi suscettibili di siffatto reddito dovevano essere connessi
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1879
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1878. Presidenza MIRABELLI P. P. - Estensore JORIO. Difta Leupold c. Questa. Riconvenzionale - Citazione - Comparsa - (Cod. proc. ci a,rt. 162, 381, 415, 416J. 1·., Le domande riconvenzio11ali comprendendasi nelle eccezioni non è neces.sario siano proposte per citazio1te, ma po� sono proporsi per comparsa (1). • (1) La st9ssa op1mone è profes. ata dal Cuzzeri nel suo commento al co-iice d1 proc. civ
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la rivocazione di diritto di un testa mento a termini dell'art. 888, cod. civ., occorre che chi lo ha fatto non avesse, od ignorasse al momento in cui testava, di aver 'figli o discendenti, salvo che abbia (1) Consulta Borsari, Commento al codice civile, a1 t. 888, § 1906, pel caso che esistessero o sopravvivessero, ovvisto j lett. D. pr
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