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Giurisprudenza italiana. Raccolta generale, periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina in materia civile, commerciale, penale, amministrativa e di diritto pubblico
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dernum quia gravioribus diffi « cultatibus ita impleta sunt, ut vix aliquid certo tradi « possit •· Il Vinnio nel Commento alle Istituzioni, lib. 11, tit. x, pro ponendo a sè il dubbio sull'efficacia di cotesti testamenti, che l'uso veniva iutroduceudo, assentiva all'opinione dell'Hoto mannus e di altri, i quali l'osteggiavano: « Etenim unius « cujusque testamenti propria
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Giurisprudenza italiana. Raccolta generale, periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina in materia civile, commerciale, penale, amministrativa e di diritto pubblico
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non siano state osser vate. Dinanzi a chi dovranno allora promuoversi le oppo sizioni, con quali azioni potrà agire l'espropriato, quali ne saranno gli effetti? Convien distinguere due casi: o l'occupazione di un fondo (I) Pubblichiamo questo saggio del Commento che il valente competenza amministrativa (Cons. di Stato, 28 giugno 1870, Eredi avv. Giunio Sabbatioi viene preparando per la Raccolta
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Giurisprudenza italiana. Raccolta generale, periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina in materia civile, commerciale, penale, amministrativa e di diritto pubblico
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che i protesti abbiansi a fare al luogo indicato nella lettera di cambio. Parimenti, quando si dice, che il mutamento fattosi nel l'articolo 21 O sia non di commento ma di vocabolo, sia un mutamento operato nel fine di non mutare il senso del l'antica voce diligenze, non s'interpreta ma si calunnia la legge. Sotto l'imperio del Codice albertino, per le necessità del commercio, valendo
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Giurisprudenza italiana. Raccolta generale, periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina in materia civile, commerciale, penale, amministrativa e di diritto pubblico
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il procedimento formale ionanzi le Corti e i Tribunali; non è dunque possibile il risolvere giuslameole la controversia io esame, senza avere il debito riguardo all'articolo citalo. Ed è appunto sull'interpretazionn di quesfo articolo che s'impegna più viva la lotta. Nella nota alla sentenza della Cassazione di fire111.e e nel nostro Commento alla procedura (voi. II, 2a ediz
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Giurisprudenza italiana. Raccolta generale, periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina in materia civile, commerciale, penale, amministrativa e di diritto pubblico
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le di lui rappresentanze come dagli atti. Fu all'uopo fatta la domanda di vendita e nel giudizio intervennero i creditori signori Pennisi e molti altri, e si offrì dal creditore espropriante la somma di lire 30,000 per la tenuta Mendola, e lire 22,000 per Fondaco, con doversi (t) Nello stesso seoso, R1cc1, Commento al Codice di procedura Ili, n. H9; Perugia, 50 aprile 1861! (Racc., XX, 2, 346); Cagliari, �4 marzo
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Giurisprudenza italiana. Raccolta generale, periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina in materia civile, commerciale, penale, amministrativa e di diritto pubblico
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di servitù, l'altro, nè per forza ài necessità. Ed invero il § 10, che nega l'azione nel caso in cui l'acqua sia immessa per diritto di servitù, oltre che costi tuisce un caso di forza di necessità, siccome è professato dalla dottrina, è il più bel commento al § 9. Infatti è negata. l'azione « aquae pluviae arcendae si « fundus tuus vicino serviat ». Ma è negata sol quando uon nuoca
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Giurisprudenza italiana. Raccolta generale, periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina in materia civile, commerciale, penale, amministrativa e di diritto pubblico
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, ed espressamente vietato da quella del 1876, quando il Lini morì; art. 761 del Codice civile. Cotesto divieto ha il suffragio storico della opinione d'il lustri scrittori: « Vix est (dice il Fabro nel Commento al Codice, lib. v1, tit. v, defin. 18) ut hnjusmodi testa.menta va " !ere debeant, quippe quorum valiclitas, non solum ex alieno << arbitrio pendeat, secl etiam ex morte alterius
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Giurisprudenza italiana. Raccolta generale, periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina in materia civile, commerciale, penale, amministrativa e di diritto pubblico
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del suo Commento al Codice di commercio osserva assai bene che le disposizioni di tali articoli avevano una ragione d'esistere nel Codice di commercio francese, perchè ammettendo in genere il Codice Napoleone le dita,ioni di grazia pel pagamento dei debiti, poteva sorgere il dubbio se tali dilazioni potessero applicarsi anche io materia commerciale, ed il legislatore francese ad eliminare le quislioni
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Giurisprudenza del regno d'Italia. Volume ventiduesimo
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1870
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più mediante le interpretazioni. Gli è pertanto con viva compiacenza che segnaliamo all’attenzione dei lettori questo giudicato, dove è fatta intendere la convenienza di limitare il tempo all’accusa. Ci sia lecito poi riferire quanto leggesi a questo proposito nel Commento al Codice di procedura penale dell'avv. Ciurlali: « Queslo articolo è chiaro, pur troppo. — È una podestà esorbitante data
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte prima Legislazione e giurisprudenza giudiziaria
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1870
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convenuto abbia consumati sulla proprietà comune cali fatti, che non si poti ebbero conciliare col suo compossesso, nè spiegare e giustificare come esercizio del proprio dritto di condominio, altrimenti debbesi verificare il caso di molestia per modo, che il fatto del turbatore neghi menomando o distruggendo il possesso del condomino turbato. Se diversamente si pensas- II Winiwater nel suo commento
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte prima Legislazione e giurisprudenza giudiziaria
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1870
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in giurisprudenza. L’ oggetto altronde del dettame dell art. 575 è aperto abbastanza per avere uopo di commento. La distanza quivi prescritta ha per fine di evitare gli scoscendimenti, le frane del fondo del vicino, le quali sono tanto più possibili per quanta maggiore è la profondità del fosso o del canale che si scava. Ed è però che la distanza, che si richiede, aumenta come aumenta la profondità del fosso
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte prima Legislazione e giurisprudenza giudiziaria
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iw — di dare lettura delle deposizioni scritte dei testimoni!, salvo le eccezioni indicate nel secondo e terzo comma. L’articolo 281 numero 3 dice che i testimonii e periti sono sentiti. Però nel numero 2. di quest’ultimo articolo leggesi «il Cancelliere dà lettura dei rapporti e dei verbali relativi della causa ». Il commento di queste parole si riscontra nelle conbinate disposizioni
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte prima Legislazione e giurisprudenza giudiziaria
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1869
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1854 (1) ed in ispecie ai §§ 1 usque 180. Nessuna .successione per le leggi austriache sfugge all’intromissione dell’ufficio nobile del Giudice, competente secondo il luogo, in cui accade la morte. Qualunque atto di morte (1) Il solo utile commento, che io conosca di questa Patente fu pubblicato dall’avv. Iacopo Mattei. — Venezia, 1854. (L'Autore)
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte prima Legislazione e giurisprudenza giudiziaria
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1869
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che im-« portano insieme una pena pecuniaria ed una pena corpo-« rale, e questa fosse stata assorbita (notisi) in virtù della « sentenza della Corte, il Tribuuale od il Giudice dovrà tut-« tavia procedere e pronunciare in quanto riguarda la pena « pecuniaria ». Ogni commento è superfluo, poiché appare evidente che nel caso ivi previsto dichiaratosi dalla Corte che condannò l’accusato pel crimine
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte seconda Legislazione e giurisprudenza amministrativa
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1869
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che riflette le elezioni, e di cui il libro può dirsi un pregievole commento. Avv. GIUSEPPE BERNARDI Direttore Responsabile. Firenze, Tipografia M, Ricci e C., Via Sant’Antonino, n. 9.
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte prima Legislazione e giurisprudenza giudiziaria
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1870
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allo stesso modo, sia che voglia definirsi omicidio volontario, sia ferita o percossa da cui sia seguita la morte. Sicché questo motivo sotto qualunque aspetto lo si voglia considerare, sia rispetto a qualunque dottrina si voglia seguire nel commento degli art. 541 e 569 del Cod. pen., sia rispetto alla sua influenza sulla pena, deve esser respinto. Per tali motivi ecc. CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO Udienza 18 agosto 1870
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte prima Legislazione e giurisprudenza giudiziaria
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1870
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sospenda la esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri; la quale disposizione, conforme a’principi della scienza, importa necessariamente la conseguenza di giovare lo annullamento a tutti i condannati. Se non che troviamo giusta la osservazione che faceva il Nicolini nel commento dello art. 316 della procedura penale napoletana, donde fu tratto lo alinea del 652 (4), ed è che i non ricorrenti
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Giurisprudenza italiana. Raccolta generale progressiva delle decisioni delle varie corti del regno
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1868
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nostra Raccolta sino dall’anno 1851 si è già pronunziata contro la dottrina, di cui la Corte napoletana ha dato saggio. Veggasi nel voi. Ili, p. 2, col. 291, dove un commento accuratissimo ed erudito accompagna la sentenza 14 febbraio della Corte di Genova, che dichiarò non essere reato di ribellione la resistenza opposta ad arresto illegale. Or, seguendo noi le nobili tradizioni della Raccolta , avvertiamo
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte prima Legislazione e giurisprudenza giudiziaria
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1869
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si deve legalmente presumere che il debitore è sempre pronto a pagare, tosto che il creditore si presenti al suo domicilio. XVI. Ma non poche altre quistioni sarebbero da esaminare, le quali tutte sono collegate alla nozione del carattere giuridico del concordato: ma per non prolungare soverchiamente questo studio, me ne riferisco ad un mio commento del titolo dei fallimenti e delle bancherotte che non tarderà
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo. Parte seconda Legislazione e giurisprudenza amministrativa
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Page 351
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1870
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e che sia da far voti perchè quel supremo magistrato non vi insista. Che questo giudizio fosse portato dal Consiglio di Prefettura di Piacenza lo comprenderemmo, ma che nella serena atmosfera di una discussione di diritto lo dividesse pur la Rivista, lo diciamo chiaro, ci fece penosa impressione. Firenze, novembre 1870. Avv. F. Scibona Batolo. (1) Parafrasi molto fedele e commento di una lettera della Prefettura
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