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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1996, Anno 55, dicembre, n.4
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1996
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; Micheli, Le presunzioni e la frode alla legge, cit., p. 405. Si veda inoltre De Mita, Fisco e Costituzione, II, Milano, 1993, p. 576, il quale, a commento della sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1987, n. 283 evidenzia come la stessa Corte abbia ritenuto giustificata una disciplina differenziata in materia di accertamento, purché tale da assicurare la reale rispondenza dell’accerta-mento
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., da ultimo, Perini A., Elementi di diritto penale tributario, Torino, 1995, p. 55; Dai.masso di Garzegna F., Commento all’art 1, 6" comma, in AA.VV., Diritto e procedura penale tributaria, a cura di Caraecioli, Giarda, Lanzi, voi. II, Padova, 1994, p. 55 ss. (18) Guehini-Zanotti, op. cit., p. 316. (19) Cfr., in questo senso, Padovani, op. cit., p. 221 ss. (20) Padovani, op. cit., p. 221 ss. In giurisprudenza
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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1996, Anno 55, dicembre, n.4
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; si può cioè pensare che l’effetto penalistico ablativo dell’arricchimento da reato escluda che 10 stesso arricchimento sia considerato acquisito al patrimonio del soggetto e tassato come reddito. Il sopravvenuto intervento legislativo è in linea con questo ordine concettuale. (9) Già Quarta, Commento alla legge sulla imposta di ricchezza mobile, I, 2" ed., Milano, 1902, 162, riteneva « veramente assurdo
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(per tutti cfr.: Colombo, L’azienda, in Trattato Galgano, voi. Ili, Padova, 1979, p. 23 ss.). (258) In specie, tale espressione viene utilizzata dall’art. 34 della L. 2 dicembre 1975, n. 576, cui la disposizione dell’art. 2, secondo comma qui in commento si ispira (come si vedrà tra breve), e dal precedente art. 2, L. 18 marzo 1965, n. 170. Ambedue queste disposizioni prevedevano un regime fiscale agevolativo
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della scissione qui in commento, anche dalla valorizzazione dei diritti d’opzione attribuiti ai soci in caso di aumento di capitale ai sensi dell’art. 2441 del codice civile. In questo caso si tratta di beni che derivano da un altro bene (azioni), ma sono strutturalmente diversi da questo. Come correttamente affermato dalFAmministrazione finanziaria (Ciré. Min. 10 maggio 1985, n. 16/9/674), i diritti d’opzione
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, I, p. 1197 ss., ha portato l’Autore ad allinearsi alla prima pronuncia della Cassazione in commento, con nota adesiva II disconoscimento della contabilita regolare ma irragionevole: alla scoperta dell’ovvio, in Rass. trib., 1995, p. 1689). (32) In questo senso, v. Tesa uno, Le presunzioni nel processo tributario, cit p 201 e In., Lineamenti del processo tributario, cit., p. 132, secondo il quale una dive
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o di occultare, compare anche quello di « sopprimere ». inteso come attività volta a far perdere allo scritto la sua natura documentale. In senso conforme Qerqua L.D., Commento all’art. 4, 1" comma, n. 2, in AA.VV., Diritto e procedura penale tributaria. Commentario alla L. 7 agosto 1982, n. 516, a cura di I. Caraccioli, A. Giarda, A. Lanzi, Padova, 1989, p. 190; Skrao G.-Piccioli S., La disciplina
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— 714 1 commento della nuova disciplina. L’indice è il seguente: I. Principi generali; II. Bilanci e programmazione; III. La gestione del bilancio; IV. Gli investimenti; V. Il servizio di Tesoreria; VI. Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; VII. Risanamento finanziario degli enti locali; Vili. Revisione economico-finan-ziaria; IX. Disposizioni finali e transitorie. Farneti
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di datazione ;e numerazione delle fatture. 6. Incomparabilità tra la sentenza che si annota e la precedente pronuncia della S.C. 23 aprile 1993, n. 4767. In un commento redazionale alla pronuncia in esame ci si è espressi negativamente sulla soluzione adottata dalla S.C.; e ciò sulla falsariga di una precedente pronuncia della medesima S.C. (40) in ordine alla imprescindibili-tà — ai fini della detrazione
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. (34) Cfr., proprio a commento dell’art. 41, la Relazione governativa allo schema del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, cit., p. 2067. Si veda anche Forte N., op. cit., p. 333 ss. Inoltre, come evidenziato dall’Ai>ONNiNO, voce Doppia imposizione interna, in Enc. dir., voi. XIII, Milano, 1964, p. 1016, il divieto della doppia imposizione sostanziale riflette il principio di capacità contributiva
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applicazione del tributo. Il che implica in particolare modo la verifica dei requisiti circa resistenza della fattura (6) (7), nell’ambito del procedimento d’accertamento e sui suoi riflessi processuali. Per la giurisprudenza, sulla validità probatoria del P.V., v., recentemente, Cass., sez. I eiv., 17 dicembre 1994, n. 10855, in Boll, trib., 1995, p. 1524, con breve nota di commento. (6) Fatta eccezione
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— 69 — come presunzioni sulle quali può fondarsi la ricostruzione del reddito del singolo contribuente. Ciò, pur non integrando una indiscriminata estensione dei poteri dell Amministrazione di servirsi di ragionamenti presuntivi nello svolgimento dell accertamento (12), costituisce comunque un’attenuazione dei vincoli e delle cautele legislative all’utilizzo delle presunzioni. Anche alla luce di queste recenti innovazioni legislative, appare quindi opportuno soffermarsi sulla nozione di presunzione, per valutarne la portata e gli effetti nell ambito dell attività impositiva dell’Amministrazione. 3. Le presunzioni in ambito civilistico. Le presunzioni che trovano vasta applicazione nel diritto tributario così come in altri rami del diritto, non sono espressamente definite dal legislatore tributano che si limita a disciplinarne l’utilizzo e l’efficacia. Diversamente accade invece in ambito civilistico, ove le presunzioni sono specificamente definite come « le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato » (art. 2727 c.c.) (13). Esse sono destinate quindi 1QQ4. me”to j. veda la Circolare del Dipartimento delle Entrate 4 maggio IfcHf mRlVA ifc tnK 1994> m> P- 269 SS-’ " ““to della normativa^di U1 all art. 62-seanes del D.i. n. 331/93. In essa viene espressamente riconosciuto come htà degli ufficili?0111 n°rma!;11,ve n°n comportino comunque un’indiscriminata possibi-™ utllfg 5 d 'COrrere a11 uso dl ragionamenti presuntivi, posto che la presunzione Amento dael?Uand° 6 pe,rSUaS1Va’ <luando cioè corrisponde, secondo il costante inse-^ento ^giurisprudenza e segnatamente di quella della Corte costituzionale, a .canoni di giustificazione razionale L’attività di accertamento deve quindi essere g^Ild1da^dagar1tSUUt-rt^TuT°leZZa del nCaVÌ 6 dei corrispettivi dichiarati, avuto ri-menttnÌ ri® del1 ,™Presa> procedendo alla rettifica indiretta esclusiva- rettlmeni P esistono rilevanti differenze tra ricavi dichiarati e quelli ricostruiti indi- 23 ,1 «r v Pnm° C™t0 aUa drcolare’ si veda Bai.dassaui, Il controllo induttivo mile attivila economiche, ibidem, p. 341. Più critica invece la posizione di Voui i-,1 presupposti degli accertamenti disciplinati dall’art. 39 del D.p.s. n 600173 fra realtà normativa e strappi interpretativi, in Boll, trib., 1996, I, p. 1712 nota 2, il quale rileva le dill" mt!°duzi°ne dl ciuesta norma Slan° stati stravolti i presupposti d^applicazio-co prt^ment° m questione, che resta pur sempre un metodo di rettificaanaliti- SecOTdTl’Autom10"6 6 m ia k determinazione di s“gole poste attive o passive. maTvIesir ’ C°mUn^e’ la sussistenza di gravi incongruenze richiesta dalla nor-nrerisi e CO ng0™samente Provata da una pluralità di elementi certi, che siano gra-l’iiìlÉSP conc°.rdanth non potendosi altnmenti configurare quella fondatezza del-lt ZZZeTWa esPressamente richiesta dalla predetta disposizione; solo in que- <altrimenti -°data) #bui- le Sulle presunzioni in generale, cfr. Carnki.iitti, Sistema di diritto prpcessua- ss- fcKln°AVaf WI1/- lD” LaProva civile> Roma. 1947, p. 106 ss. e p. 226 ss, LmovfcNDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1933, p. 83 ss.; Anbuio- a ’ v°oc Presunzione (diritto processuale civile), in Noviss. dig. it., XIII Torino 1957- 8°’ Sm#*1 costitutM o impeditiva del fatto, onere della prova, i’n Riv. Harm ÀceTl’l' '}• "■§ ir’ <Lessona’ Teona Prove nel diritto giudiziario civile ita-hano. Accesso giudiziale. Intervento istruttorio. Presunzioni, Firenze, 1902, p. 89 ss • Mi- ( IIKLI, L onere della prova, Padova, 1966, p. 138 ss.; Takuffo, Certezza e probabilità le rBMlWmP •" F%° lt" 1974’ V’ P‘ 84 SS'; Il)” voce Finzioni (diritto^rocessua-Ìl faUo ’in^fWr' TreCCan\fXIV’ Roma> 1991; In., Presunzioni, inversioni, prova 1992 v’ZÈ -vWM CW■’ MP- 734SS-; lD ’ prova dei fatti giuridici, Milano, * p- 448 Vau-wìona, voce Prova ingenerale (teoriagenerale e diritto processuale
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