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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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Page 1744
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<li C. G. Fuells. La politica commer ciale dell'Inghilterra). - Toi·ino, Unione Tipografico-Editrice, 189-1, (prezzo di ciascuna dispensa L. 1,50). Sammonte avv. Celestino. - Commento drlla legge 11 luglio 1894, n. 286, e della legge 11 luglio 1894, n. 287. Appendice ai vol. I e II della Guida Teorico-pratica amministl'ati1Ja. - Napoli, Marghieri, 1895. Lire 2. Il presente volumetto fa seguito
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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Page 1528
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1894
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sulle Opere pie, rende• vano necessario un buon commento, che potesse servii· di guida ai pubblici funzionarii chiamati ad attuare il nuovo ordinamento della pubblica beneficenza o ad invigilarne l'attuazione. Questo commento nessuno poteva darcelo megli,, che l'onorevole deputato Odoardo Luchini, che fu ripetutamente accurato ed autol'evole relatore di questa legge davanti alla Camera
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1894
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di assegni, sui quali viene d'ora innanzi eseguita la ritenuta in parola. Il ministro P. BosELLI. BIBLIOGRAFIA GIURIDICA Astengo comm. Carlo. - Appendice alla guida amministrativa, ossia commento delle leggi 11 e 23 luglio 1894, sulle liste elettorali e sulle sovrimposte comunali e provinciali. - Roma, Tipografia Ceccliini, 1894. - Un volume di pag. 130, lire 3.50. Con quella lodevole sollecitudine
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1894
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sotto ogni articolo di legge, a guisa di commento, le istruzioni doganali, le circolari, le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti speciali anteriori e posteriori al testo unico. L'autore volle anche risparmiare al lettore un lavoro di riscontro non lieve e non sempre facile, coordinando disposizioni speciali an teriori al 1889 con quelle del testo unico, sia modificando la dizione
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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LXXX STUDI TEORICO-PRATICI DI LEGISLAZIONE E GÌURJSPRUDENZA, ECC. Iomonacf) prof. Ginvanni - Istituzioni di diritto civile italiano,pag. 202. XXXIV - Il. Sechi Orazio - La separazione personale dei coniugi nella legislazione italiana, pag. 108. Luce· ini :prof. Luigi - Elementi di procedura penale, Summonle avv. Celesdno - Commento della legge 11 pag. 826. Lucl.ini avv. Odoardo - Le istituzioni
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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o o ' parte H, pag. 284); Corte dei c0nti, 6 novembre 1879, rie. Ga Iizia, · Falco c. Demanio (LEGGE 1880 ' parte II ' pao o·· 76) e 13 gennaio 1875, ' . · •· Pltsini' nieri (LEGGE, 1875, parte II, pag. 229). Consulta 111 proposit � Commento alla legge sulla Corte dei conti, n. 343 e seguenti. e· Posto questo p1·incipio, ne ries ce evidente l'applicazione ali� qu ere s cas ? i stioni
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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BIBLIOGRAFIA GIURIDICA Lomouaco avv. Biflgio. - Commento della Legge e Regolamenti sul Consiglio di Stato. - Voi. I, Parte generale. Roma, E. Loescher e C., 189-L --- un vol. di pag. 52G, lire 12. Collo recenti leggi sul Consiglio di Stato e sulla Giustizia Ammi nisti-ativa, un nuol'o e largo campo di studio si é aperto nel nostro dil'itto pubblico interno, e il problema della Giustizia
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1894
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, si possa dire che essi abbiano adoperati mezzi fraudo lenti. Altrimenti si dovrebbe dire, ·che fraudolenta sia la stessa legge, allorchè appresta i mezzi idonei ·a ciò, e quando riconosce e difende la legittimità dei contratti a termine, dif ferenziali, a premio, ecc. E che il Codice penale non consideri reato codeste incette di titoli, si desume anche da quanto leg giamo nell'ottimo commento del Majno. Egli scrive, a propo
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1894
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'l gli ingegnosi sforzi degli avversal'i che non si possa seriamente sostenere che l'esercite, derivi la sua ragione di essere dallo Statuto, che per lo Statuto sia un potere mentre non è che una for·za, o se così vuol dirsi, un niezzo del quale si vale lo stato onde attuare alcuni dei suoi fìni, siano pure importantissimi. Anche il Crivellari, nel citato commento al Codice penale (n. 228, 229
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1894
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disposizioni. Son sicuro di non più notevoli, possono offril'e tante garanzie di competenza speciale esagerare dicendo� che per !"accuratezza delle ricerche e la copia nell'autore, e di attitudine intrinseca a sodisfare i bi':logni della dot dei documenti, questo primo volume non può temer rivali. Venendo al secondo, si enlra nel vivo del commento. Buona trina e della pratica
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1894
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alla IV �e zione del Consiglio di Stato contro la decisione della Giunta p rovrn· ciale amministrat iva annullante la deliberazione del Consiglio cornu: 11ale. In questo senso giudicò la stessa IV Sczion0 del Con siglio d� Stato con una decisione dC'l 4 dicembre 1890, Domenichelli ed altri c. Ciarlone, citata dal Saredo nel suo Commento alla ,woolt legge co munale e pl'oo., n. 3867, voi. 11, pag. 1100,
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prezzo della presente. Con�ulta: Maggi, commento alla Le99e sulla riscossione delle im d'acquisto. Erroneamente oppone la lmmobi"lìa1·e, che tal� poste dirette - Torino, 1880, pag. 122 diritto al debitore non spetta quando, nè l'esatlore, ne poi diversamente interpretando il contegno del Torre grossa, quf'sti verrebbe a trarre vantaggio dal proprio dolo; giacchè
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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da qualsiasi commento. (2-3) Ricordiamo che la Cassazione ha con massima generale dichiarato che le parti le quali non esercitano nel corso del di battimento i �.iritti loro concessi dalla legge. non possono, in generale, muoverne doglianza in via di ric0rso i,er annullamento: sentenza 9 dicembre i890, rie. Esposito (LEGGE, 1891, voi. I, (5) V. la nota 2-3. Sugli elementi costitutivi del reato di eser pag. 448
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1894
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) e quelli prodotti da negligenza nella custodia delle cose sequestrate; erl ammette la responsabilità dell'Amministrazione soltaato pe1· questi secondi, negandola per i primi. consulta inoltrn: Ginnzana, Commento alle leggi sui da.;;i cli consumo, 2' ediz., voi. U, Torino, 1887, pag. 379; e De Sinno, Codice daziario, Roma, 1894, § 123, pag. 192 e seguenti. Quanto alla giurisprudenza. confronta
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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Saverio - Corso del codice cilJile italiano - 2• edizione riveduta. Dispensa 68•. - Torino, Unione Tip. Edi trice, 18911. Crivellari avv. Giulio - Il Codice penale interpretato, ecc. - Di spensa 73•. Commento agli articoli 187-203. Torino, Unione 'I)po· grafica Editrice, 189-t P1·ezzo della cl'lspensa lit-e 1. 111 I il a· I ■!11111l!I IJ IIJl!I111 llll 111111111111111111111111111 tllIl lll
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1894
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, pregiato autore di un commento alle leggi tedesche sulle pa tenti e sui modelli d"utilità, nei quali pareri, appoggiandosi alla dottrina e giurisprudenza, dimostrò che pei fregi e di seg ni adottati nell' industria della fonderia di caratteri non si può in Germania invocare che la legge 11 gennaio 1876, previa osservanza di quanto essa prescrive. La parte attrice sottopose un parere del dott
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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utilità, Venezia i857, pag. i57·; - Sahbatini Pio, in una monografia inserita nell'Archi,z;io giuridico (1886) col ti tolo: Degli amichevoli accordi nelle espropriazioni peì' causa cli pubblica utilità; - Bellono, Note alle leggi sulle espropr. Torino i886, pag. ii2; - Meucci, Istititz. di dir. ammin., 3• ediz. i885, vol. II, pag. i65 e Sabbatini Giunio, nel suo esauriente Commento alle leggi
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1894
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alla terza edizione, per gl' insegnanti. è certo uno dei migliol'i tra quelli editi dalla benemel'ita Casa Bar bèrn. Esso può ritenersi un efticace commento ciel nostro Codice pe Art. 21. nale, pe1·che contiene pe1· ogni a1-ticolo un estmtto degli atti uffi� Le pensioni agli insegnanti, alle loro vedove ed ai loro ciali (relazioni e Jiscussioni pal'lamentari), raffronti coi testi
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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Page 1238
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1894
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con ma,J-o• ior favore l'uomo che ha fi0 li nati da 00 una unione col pf>vole, anzichè runmo cui questa colpa n0n può rimp1·overarsi? Difatti: per colui che si è caf.:ato legal mente ed ha figli legittimi, la data della prescrizione della 11 (1) Commento al Cod. civ., vol. lll, png. 113. dG manda di revoca della donazione, comincierebbe dal dì della nascita dell' ul1imo figlio legittimo
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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Page 992
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1894
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'Ìo di Lombardia (Corte Suprema, 1883, pag. 428) nonché altre �en: tenze citate dal Gianzimn, nel suo Commento alle Leggi sui da::r dt conswno, 2• ediz., Torino, 1885, § 2,-12. Ora invece la stessa Corte Suprema di Roma, unica competente li� materia, tenendo ferma la decisione pronunziata dalla Corte d'appello di Torino in data 31 ottobre 1892 (Giurispr. di Torino, 1893, pag: 46) sancisce
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