— 368 — da un abuso che di questo istituto facciano determinati soggetti, siano questi tanti o pochi, persone fìsiche o di capitali, imparentati tra loro o meno. È un punto sul quale, sotto il particolare profilo del disconoscimento dell’autonomia soggettiva delle persone giuridiche, il Serick, ad esempio, nel suo noto volume ha insistito fin quasi alla noia : non è la maggiore o minore diffusione azionaria, ma è solo 1’«abuso» (da definire rigorosamente in termini tecnico-giuridici, questa è la difficoltà) che si faccia della persona giuridica che legittima o rende auspicabile il ricorso al delicatissimo strumento del disconoscimento dell’autonomia soggettiva della persona giuridica. Venendo ai due inconvenienti di cui l’autore parla nelle conclusioni sopra citate, il primo (svantaggio delle società collegate, in quanto l’autonomia giuridica impedisce loro di compensare utili e perdite) lascia perplessi. L’autore sembra dimenticare gli articoli 101 e 103 del T.U. secondo i quali la società madre può svalutare la propria partecipazione per le perdite (di bilancio e non anche fiscali!) delle società collegate, ed avere per ciò una valida detrazione fiscale, mentre, a sua volta, la società figlia potrà « utilizzare » la perdita ai sensi dell’art. 112 del T.U. Lungi quindi dall’impedire la compensazione di utili e perdite il nostro ordinamento (con una generosità che per quel poco che so non trova riscontro in molti altri ordinamenti) permette alle società collegate una doppia utilizzazione delle perdite. Mi trovo peraltro d’accordo con l’autore nell’auspicare l’introduzione di bilanci consolidati di gruppo, ma per diversi e più complessi motivi, tra i quali appunto quello di impedire la « moltiplicazione» delle perdite (ma attenzione, il bilancio consolidato di gruppo non è istituto semplice da maneggiare e considerando i metodi di accertamento assolutamente primitivi in vigore da noi potrebbe rivelarsi strumento pericoloso come è di tutti gli strumenti complessi se inseriti in strutture preistoriche). Per quanto riguarda il secondo inconveniente (utilizzo delle società a ristretta base azionaria a scopi di elusione d’imposta) il fenomeno indubbiamente esiste. Ma sì tratta appunto di studiare a fondo la fenomenologia e quindi di suggerire concreti, definiti, attuabili provvedimenti. Il tono delle conclusioni riflette un po’ il tono di tutto il libro. E devo confessare che avendone iniziato la lettura con grande interesse, a causa dell’attualità del tema e del giusto prestigio dell’autore, l’ho terminato con un notevole senso di delusione. Si ha l’impressione di un’opera il cui ricco materiale potrebbe essere ulteriormente elaborato in modo da giungere a risultati dogmaticamente più soddisfacenti. Dalla casistica che l’autore raccoglie sembra possibile individuare quattro tipi di fenomeni : а) Certi tipi di società a ristretta base azionaria, svolgenti una propria autonoma funzione, possono, a causa della struttura stessa del sistema fiscale, presentare determinati vantaggi fiscali. In questo caso l’unico intervento concepibile è quello del legislatore che può introdurre, se lo ritiene opportuno, una imposizione atta ad eliminare questi vantaggi. Che questo sia il caso in Italia, dopo l’introduzione dell’imposta sulle società, resta da dimostrare. б) Vi possono essere poi società costituite solo ed esclusivamente per ottenere determinati vantaggi fiscali o per realizzare determinate evasioni o elusioni fiscali (dal caso più semplice di una società costituita con « uomini di paglia » a casi via via più complessi fino alla società di fatturazione costi-