— 119 — vede nel principio in questione il divieto di leggi personali e demanda al legislatore di valutare l’identità o la difformità delle situazioni — con meri limiti interni di logicità e ragionevolezza — ovvero se per la prima volta abbia voluto apportare un nuovo proprio elemento ermeneutico, peraltro di limitata applicabilità, visto il suo carattere meramente negativo. Non è chiaro, cioè, se la Corte ritenga valida, ai fini d’un differente trattamento, la distinzione tra contribuente diligente (che ha presentato la dichiarazione) e contribuente negligente (che l’ha omessa) e se il riferimento al comportamento illecito di questi costituisca la giustificazione di quella validità, ovvero se ritenga in sé e per sé situazione differenziata in assoluto,, che giustifica in ogni caso un differenziato trattamento da parte della legge, quella di colui che « ... versa in palese posizione antigiuridica », come farebbe pensare il non calzantissimo richiamo alla sentenza n. 45 del 1963 (5). Il fatto è che il principio di eguaglianza davanti alla legge, così come espresso al I comma dell’art. 3 Cost., è talmente generico e mostra una tale indeterminatezza di confini da far dubitare che, nonostante la sua immensa portata, possa trovare una adeguata attuazione come limite del potere legislativo, se non integrato da altri principii costituzionali (6) ovvero completato da elementi ermeneutici, immediatamente estranei al dettato costituzionale, ma imposti dalla Corte, in quanto propri del sistema. 3. Venendo al secondo capo della sentenza, di gran lunga il più interessante in quanto costituisce il punto più avanzato della evoluzione interpretativa (7) della Corte nei confronti del I comma dell’arti- di ammorbidire nel tentativo, per altro riuscito, di trovare dei limiti sia pure intrinseci, alle valutazioni del legislatore. Vedi per tutti Crisafuixi, Ancora in tema di eguaglianza, cit. ; Mortati, Istituzioni di diritto pubblico II, Padova, I9675 6 7, p. 828 ss. ; Mazziotti, Diritto al lavoro, 1956, p. 106 ss. ; Paladín, Il principio, cit., pp. 182 ss., in part. 188, 193, 224 e Un caso estremo nell’applicazione del princìpio d’eguaglianza in nota alla sentenza n. 40 del 1965, cit. ; Rossano, L’eguaglianza giurìdica nell'ordinamento costituzionale, Napoli, 1966, p. 448 ss. Vedi pure A. S. Agro, Contributo ad uno studio sui limiti della funzione legislativa in base alla giurisprudenza sul principio costituzionale di eguaglianza, in Giur. eost., 1967, pp. 3 ss. e 6 ss. dell’estratto. (5) Sentenza 9 aprile 1963, n. 45, in Giur. cost., 1963, 170. (6) Ed infatti in dodici anni di attività della Corte Costituzionale le pronunzie di illegittimità in virtù esclusivamente del principio di eguaglianza sono soltanto sei. Al contrario il principio ha trovato vasta applicazione in connessione con altre norme costituzionali, come gli artt. 2, 3, 24, 41, 42, 43, 53 Cost. Sulla efficacia integratrice ed interpretativa dei princìpi generali rispetto le norme particolari, vedi Crirafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, p. 40 ss. Sul principio di eguaglianza quale fine della attività normativa, piuttosto che limite ad essa, vedi A. S. Agro, Contributo, cit., passim. (7) Nelle prime sentenze in tema, la Corte Costituzionale considerava l’art. 53 I c., quale pura e semplice specificazione dell’art. 3 Cost., per cui ad identiche fattispecie doveva esser imposto un identico carico tributario (non considerando che in tal modo il valore dell’art. 53, risultava assolutamente pleonastico). Vedi s. 19 giugno 1963, n. 92, in Giur. cost., 1963, 768 e in Ri/v. dir. fin, se. fin,, 1967, II, 215, con nota di Fedele (And.) ; 13 dicembre 1963,