— 163 — seguito dalla stessa Commissione Centrale, ebbe pertanto a mettere in rilievo la inesistenza di una norma di esenzione dello Stato dai tributi mobiliari. Questa Commissione Provinciale ritiene di non poter seguire tale indirizzo per le numerose ragioni che quii di seguito si vanno esponendo. Ben vero è che la L. 26 maggio 1942, n. 655, parificando l’Istituto Luce alle Amministra- cizio finanziario 1955-1956, procedendo cosi a quegli accertamenti di redditi di R.M. cat. B e di imposta sulle società die la Commissione Distrettuale delle I.I.D.D. di Roma ha annullato con decisione del 11 dicembre 1961, confermata dalla Commissione Provinciale con la pronuncia sopra riportata. Ciò che rende, però, particolarmente interessante la decisione della Commissione Provinciale è che questa ultima si è rifiutata di limitare la sua indagine al caso di specie, ma ha inteso indirizzarla all’approfondimento di un quesito di più generale interesse e di più ampia rilevanza giuridica, giacché esso ha formato negli ultimi anni motivo di numerose controversie dinnanzi alle commissioni speciali tributarie ed alla magistratura ordinaria, nonché di appassionate polemiche tra gli studiosi di diritto tributario con riguardo alla posizione recentemente assunta dalPamministrazione finanziaria. Il quesito è il seguente: Può lo Stato essere ritenuto soggetto passivo dell’obbligazione tributaria e nel caso negativo la parificazione allo Stato, accordata con disposizioni legislative a numerosi enti pubblici, non significa forse, per logica deduzione, esenzione fiscale per gli stessi enti? È opportuno precisare in via preliminare rinviando al prosieguo una più compiuta esposizione dell’argomento, cbe la prassi costante-mente seguita dall’amministrazione finanziaria fino al 1955 è stata sempre quella di non assoggettare a tassazione di sorta i redditi degli enti parificati allo Stato, ritenendo, come espressamente affermato, fino dal 1879 (2) — che i « redditi dello Stato sono assolutamente esenti da imposta ». Lo stesso fatto che l’art. 123 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, per l’esecuzione del T.U. sulla riscossione delle imposte dirette stabilisse in forma precisa e minuziosa le modolità di riscossione in quei pochi casi in cui certune amministrazioni dello Stato erano tenute figurativamente al pagamento delle imposte reali fondiarie, veniva interpretato, proprio in conseguenza del suo evidente carattere di eccezionalità, come una norma confermativa della regola generale secondo cui non c’è possibilità di coincidenza tra la figura dello Stato e quella del contribuente. Dopo la nominata normale n. 101 del 1879 (3), in cui si affermava espressamente il principio che le amministrazioni dello Stato e gli enti ad esse equiparati « non possono assolutamente essere sottoposti a tas- (2) Normale Min. finanze n. 101, in Boll. Uff., 1879, 5(7. (3) Vedi nota (2).