212 tarle nella comparsa di risposta e nelle ulteriori difese della fase istruttoria in modo da rilevare inequivocabilmente la propria volontà di sottoporle all’esame del Giudice di appello. Casa., Sez. I, n. 2756, 16 novembre 1967 - Riv. leg. fise., 1968, 712. 150. - Registro - Trasferimento casa di abitazione non di lusso - Costituzione usufrutto a titolo oneroso contestualmente alla cessione della nuda proprietà ad altro soggetto - Agevolazioni legge n. 408 del 1949 - Inapplicabilità - Errori in iudicando della motivazione del giudice di merito -Sostituzione motivazione da parte della Cassazione - Limiti. Delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso non fruisce la costituzione a titolo oneroso di usufrutto, anche se effettuata contestualmente alla cessione della nuda proprietà dello stesso bene ad altro soggetto. A norma dell’art. 348 c.p.c., la Corte di Cassazione può sopperire agli errori in iudicando della motivazione della sentenza di merito solo nell’ambito della questione investita col ricorso e sempre che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non riguardi alcuna indagine o valutazione di fatto, che è inibita al Supremo Collegio. Nel chiedere la sostituzione della motivazione non può, quindi, invocarsi un nuovo titolo di agevolazione fiscale, il cui accertamento rende necessarie ulteriori indagini di fatto. Casa., Sez. I, n. 2859, 30 novembre 1967 - Riv. leg. fise., 1968, 734. Sulla I massima, cfr. : Cass., Sez. Un., n. 475, 2 marzo 1964, Giur. it., 1964, I, 1. 402; Cass., Sez. I, n. 416, 9 febbraio 1966, Riv. leg. fise., 1966, 1052; Cass., Sez. I, n. 1453, 31 giugno 1966, ivi, 1966, 1868. V. pure massima successiva. 151. - Registro ed ipoteche - Caseggiato da demolire e ricostruire - Case abitazione non di lusso - Acquisto nuda proprietà e contestuale costituzione usufrutto, da parte di titolari diversi - Renefici ex legge n. 408 del 1949 - Inapplicabilità della costituzione di usufrutto. I benefici fiscali previsti c^all’art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per i trasferimenti delle case costruite ai sensi dell’art. 13 della medesima legge, non trovano applicazione in ordine alla costituzione a titolo oneroso di usufrutto a favore di un soggetto, neppure quando questa sia effettuata contestualmente alla vendita ad altro soggetto della nuda proprietà della medesima casa. Parimenti, neiripotesi di acquisto, con unico atto, da parte di un soggetto della nuda proprietà e da parte di un altro soggetto dell’usufrutto di un intero caseggiato per essere demolito e ricostruito, i benefici di cui agli artt. 14 e 19 della predetta legge n. 408 (imposta fissa di registro e riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria) non sono applicabili alla costituzione di usufrutto. Casa. Sez. I, n. 559, 17 febbraio 1968 - Riv. leg. fise., 1968, 1170. V. massima precedente. Cfr., inoltre: Cass., Sez. I, n. 20, 9 gennaio 1963, Riv. leg. fise., 1963, 1071; Cass., Sez. I, n. 233, 15 febbraio 1965, ivi, 1964, 930; Cass., Sez. Un., n. 474, 2 marzo 1964, ivi, 1965, 1092. 152. - Registro - Compravendita immobiliare - Divario fra prezzo dichiarato e valore concordato - Imposta complementare sul maggior valore -Interessi moratori - Decorrenza dalla liquidazione della imposta complementare. Qualora in un contratto di compravendita immobiliare siano stati, come nella specie, indicati con precisione, oltre il prezzo realmente pattuito, gli