— 379 — cato al fatto che solo per i compensi professionali o artistici il legislatore ha ritenuto necessario precisare che la ritenuta è subordinata al requisito sostanziale dell’esercizio in Italia. c) Indubbiamente, sotto il profilo della coerenza logica e sistematica, lo sforzo ricostruttivo inteso a riportare l’art. 128 nell’alveo dell’art. 82 è degno di apprezzamento positivo. Ma ciò non avviene senza sacrifici. E il sacrificio principale consiste in una sorta di svuotamento della portata dell articolo 128, che rischia di essere relegato, almeno per ciò che concerne le re-devances, nel limbo delle disposizioni teoricamente interessanti, ma insuscettive di pratica applicazione e quindi sostanzialmente senza importanza. La possibilità che il soggetto (non imprenditore) con domicilio all’estero eserciti l’attività inventiva in Italia o che l’impresa straniera eserciti la medesima attività in Italia mediante una stabile organizzazione e che poscia cede o concede in uso il frutto dell’attività, è una ipotesi liminale, di scarsa verificabilità, che non giustifica l’intervento del legislatore (il quale, se veramente si fosse preoccupato di legiferare su una ipotesi così marginale, da- rebbe prova di poco senso pratico). d) Dai lavori preparatori si può senz’altro dedurre che il legislatore, con l’art. 128, non ha inteso modificare i criteri sostanziali di territorialità fissati dalle norme vigenti. Bisogna però aggiungere che il legislatore, nel dettare la norma ora racchiusa nel II comma dell’art. 128, mostrava di credere ohe le norme vigenti consentissero la tassazione delle redevanees fluenti dall’Italia verso l’estero. Il legislatore assegnava, cioè, carattere procedi-mentale all’art. 128 perché muoveva da.1V erroneo presupposto che le rede-vances fluenti dall’Italia verso l’estero fossero reddito prodotto in Italia secondo la normativa vigente in quel momento (cioè nel 1955-56). Si pensi, a tacer d’altro, che con circolare 5 maggio 1953, n. 356Ò67, il Ministero del e finanze ritenne di poter affermare che le redevanees avessero la stessa natura degli interssl passivi, e dunque, che fossero tassabili (per i percipienti) e de-traibili (per gli eroganti) alle stesse condizioni degli interessi passivi. Si tratta, come si sa, di affermazioni errate; ma sono stati questi errori ad avere influito sull’emanazione dell’art. 18 della legge Tremelloni. Nasce da questi errori il conflitto — che non è solo apparente - tra l’art. 82 e l’articolo 128, e che tanto ha affaticato dottrina e giurisprudenza. Per risolverlo non v’è che una duplice via. La prima è quella percorsa dal C. e che, sot o il profilo della coerenza sistematica e dell’armonia del sistema appare la preferibile (l’opera in rassegna ne dà una dimostrazione insuperabile). Ma forse si può anche pensare alla soluzione opposta ed essere tentati di assegnare all’errore del legislatore una portata innovatrice dei criteri di loca ìz-zazione dei redditi mobiliari tassabili, limitatamente, s intende, alle redev Il secondo capitolo del volume è dedicato alla esposizione del trattamento delle redevanees rispetto all’imposta generale sull’entrata. Il C., dopo avere sinteticamente delineato il quadro della normativa attinente alla disciplina della materia e richiamato le prese di posizione e-l’amministrazione finanziaria, procede alla ricerca del criterio genera e tema di localizzazione territoriale dell’ige e dimostra che m mea i > • e in specie quando l’esegesi delle singole norme non offra soluzioni sicu ^ l’ige può ritenersi dovuta se attraverso la rivalsa, o almeno la traslazione, essa