— 162 — liare, considerò decaduta l’agevolazione disposta con la circolare 1 aprile 1929 e le tassazioni in questione sono proprio diretta conseguenza della detta circolare. È opportuno peraltro osservare che l’Amministrazione Finanziaria ritenne in tal guisa di adeguarsi ad una decisione delia Commissione Centrale, che determinando un indirizzo giurisprudenziale in seguito sempre sostanzialmente tributari. Qui invece l’intento legislativo è specifico ed esattamente delineato: parificare il «Luce» allo Stato agli effetti di qualsiasi «imposta tassa o tributo ». Inoltre per il «Luce» si è pure nettamente ed irrefutabilmente precisato il finalismo della parificazione medesima: se, infatti — in armonia con i criteri dettati dall’art. 15 delle preleggi, in oggetto all’intepre-tazione delle norme vigenti — si risale, nell’indagine volta ad accertare la « ratio legis », sino alla relazione ministeriale (1) che accompagnò la nominata legge n. 655 nel suo iter parlamentare, si evidenzia con chiarezza che nei confronti dell’eqùiparazione accordata al « Luce » non può ingenerarsi alcuno dei motivi di perplessità ermeneutica che potevano sussistere, invece, nei confronti di altri enti, o per la laconicità dei provvedimenti agevolativi o per il fatto che questi ultimi si trovassero frammisti ad altre norme e fossero privi di cenni esplicatoci e chiarificatori nella relazione ministeriale che ne raccomandava l’approvazione. La richiamata relazione, predisposta di concerto dai Ministri delle Finanze e della Cultura Popolare, afferma testualmente: « Si è pertanto ravvisata la necessità e l’urgenza di alleviare l’Istituto stesso dal notevole onere che attualmente sostiene per imposte e tasse, e ciò in piena analogia, del resto, con quanto è stato stabilito per numerosi altri enti di finalità pubbliche e di interesse nazionale ». Se si considera che all’epoca era pacifico anche per l’amministrazione finanziaria che i nominati enti pubblici a carattere nazionale fossero per effetto della parificazione allo Stato del tutto esenti anche dalle imposte dirette, e che tale esenzione era stata ribadita in una nota circolare del 1929, di cui tratteremo più diffusamente in appresso, è incontestabile che il legislatore volesse ottenere il medesimo risultato per l’Istituto Nazionale Luce, evitando così l’onerosa tassazione cui un ente con finalità pubbliche di generale interesse, privo di qualsiasi scopo di lucro, era rimasto definitivamente assoggettato, all’esito di un lungo iter contenzioso. E ciò sembrò, al momento, tanto evidente che successivamente alla entrata in vigore della legge 655/1942 l’Istituto Luce si astenne dal produrre bilanci e dichiarazioni ai competenti uffici fiscali, e per circa 20 anni questi ultimi riconobbero la legittimità del comportamento dell’ente evitando ogni attività impositiva. Fu soltanto a partire dal 1959 che da parte dell’Ufficio delle imposte dirette di Roma venne dichiarata l’intenzione di sottoporre il « Luce » a tassazione con effetto dall’eser- (1) Relazione all. al d.d.l. n. 1907, presentato alla Presidenza della Camera 11 7 aprile 1942 dai Ministri Pavolini e Thaon di Revel, in Atti della Cam. dei Fasci e delle Corp., XXX legislatura, 1621.