321 — generale, l’avviso di recente riaffermato, che anche quando, « in rapporto a situazioni facenti capo a pluralità “ non organizzate di uomini e beni ”, l’ordinamento tributario dispone espressamente “ come se ” tali organizzazioni effettivamente sussistessero, non può concludersi che l’ordinamento tributario abbia dato luogo sia pure limitatamente al suo ambito — ad un ordinamento interno di organizzazione » (208). 32. Ammesso, con questa precisazione, che l’art. 8 individua gli enti ai quali va riconosciuta una soggettività tributaria, con una formula fondata sull’esistenza di una organizzazione di beni o di persone, e sulla capacità di tale organizzazione di porre in essere in modo autonomo ed unitario il presupposto di fatto di un tributo (209), si può riaffermare la diversità dei termini, utile sociale e reddito del socio, conseguente alla differenziazione fra patrimonio e reddito del socio e patrimonio e reddito della società. Maggiore rilievo assume ancora tale conclusione, ove si accolga l’osservazione, già formulata per dissentire dalla tesi della inde-traibilità dal reddito sociale delle somme corrisposte dalla società al socio a titolo di retribuzione, per la quale, riconoscere questa in-detraibilità vorrebbe dire provocare nel nostro ordinamento 1 inconveniente che « i soci non rimunerati subiscono l’incidenza dell’imposta mobiliare per la quota di remunerazione corrisposta a uno dei soci e non detratta dal reddito » (210). Tuttavia, se è incontestabile la validità di questa osservazione che evita di far affidamento, nella soluzione del problema, «sulle disposizioni delle varie leggi d’imposta che indicano come destinatario l’ente “ società di persone ”, così come per contestare la soggettività di altre figure, non è stato dato credito a quelle analoghe disposizioni nelle quali le dette altre figure erano collocate nella frase al posto proprio del soggetto » (11), si deve osservare che essa, pur ponendo in rilievo una possibile incoerenza nella quale incorrerebbe il sistema, quanto al differente regime tributario che colpirebbe i soci non lavoratori rispetto ai soci lavoratori, non appare sufficiente, di per sé, a giustificare con sicurezza la soluzione accolta in ordine alla (208) Antonini, La soggettività, cit., 50 sgg., 103 sgg., 125 sgg. (209) Cfr. Beruri, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1967, 314. (210) Antonini, op. cit., p. 207. (211) Antonini, op. cit., p. 206. 21. Riv. dir. fin. - I - 1968.