— 376 — del t.u.i.d.), in quanto redditi dovuti da soggetti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato (tassabilità in base alla sede del debitore del reddito). L'Amministrazione finanziaria italiana ha accolto un criterio « ibrido », in quanto ha ritenuto che se l’inventore è italiano e il debitore delle redevances è straniero, la tassabilità discenda dal criterio del luogo di produzione del reddito (lettere c e d dell’art. 82 cit.) ; mentre se l’inventore è straniero e le redevances sono dovute da soggetto italiano, la tassabilità derivi dal criterio della sede del debitore (art. 82 lett. a del t.u.i.d.). Da altri scrittori, infine, si è affermato che il reddito da invenzione è sempre prodotto ove ha sede l’inventore ; che, per ciò, le redevances sono tassabili se è stata svolta in Italia l’attività relativa. Come vedesi, sul tema delle redevances c’è posto per una notevole gamma di tesi diverse e la confusione delle lingue rischia di diventare babelica. In tale situazione non può non salutarsi con favore l’opera del C., per il notevole contributo che essa arreca al corretto inquadramento e alla coerente soluzione del problema. Il C. intraprende lo studio del tema muovendo da una premessa, quella del carattere « procedimentale » (o strumentale) dell’art. 128 t.u.i.d. : la norma racchiusa in detto articolo disciplina il fenomeno della ritenuta d’acconto, ma la ritenuta è, per definizione, una modalità di pagamento, e quindi la relativa fattispecie può indicare come si debba pagare una imposta, non che questa sia dovuta. Il carattere strumentale della norma è confermato dal suo contenuto e dalla sua collocazione nel corpo del testo unico ed è stato riconosciuto dalla stessa amministrazione finanziaria (ed implicitamente dalla giurisprudenza pratica) : la norma non fissa le condizioni di tassabilità delle redevances ma presuppone resistenza di altra norma cui è stato demandato detto compito. Posta siffatta premessa e sgomberato il territorio dell’indagine dall’equivoco in cui incorrono coloro per i quali le redevances maturate in Italia sarebbero prodotte nel territorio dello Stato italiano (è palese — osserva incisivamente il C. — che nel luogo dello sfruttamento industriale si produce bensì un reddito, ma non il reddito da invenzione, sibbene quello da industria applicativa dell’invenzione, ciò perché la ricchezza prodotta dall’inventore è l’invenzione mentre la macchina, l’utensile, la fabbrica, costruiti sulla base dell’invenzione, sono i prodotti di una diversa attività) l’A. affronta la parte più propriamente ricostruttiva dell’indagine intrapresa, che si focalizza nella interpretazione dell’art. 82 t.u., che, come si sa, disciplina il requisito di « territorialità » dei redditi mobiliari. Il C. scarta, con validissimi argomenti, la tesi secondo cui la norma dell’art. 82, lett. a, avrebbe un carattere generale e residuale insieme, in quanto con essa si tenderebbe a colpire tutti i proventi dovuti da chi ha sede in Italia (criterio della sede del debitore), mentre le successive disposizioni dello stesso art. 82 accoglierebbero il criterio del luogo di produzione. Per il C. codesta interpretazione finisce per svuotare di contenuto l’art. 82. In vero, ciascuno dei due principi, del luogo di produzione del reddito o della sede del debitore, è idoneo a funzionare da criterio di territorialità a patto di non subire l'interferenza dell’altro. Accoglierli entrambi significherebbe voler tassare