— 300 — lated, or (2) out of its earnings and profits of the taxable year... Except as otherwise provided in this subtitle, every distribution is made out of earnings and profits to the extent thereof... » (154). Gli amministratori (directors) attraverso i quali la società esercita i propri poteri, hanno figura di agenti o di mandatari (« directors are not servants of the company but managers or controllers of the company » (155), mentre, correlativamente, non esiste alcuna presunzione circa la corresponsione di una rimunerazione a loro favore, a differenza ad es. di quanto avviene nel nostro ordinamento, dove in presenza dell’art. 2389 cod. civ., si è delineata una netta tendenza, sia dottrinale che giurisprudenziale, in senso favorevole all’esistenza di una siffatta presunzione di onerosità dell’incarico fornito dagli amministratori (156). In più, data la particolare struttura assunta in questi ordinamenti dall’organo amministrativo, in presenza del binomio « directors » e « officers » (157), mentre i primi ricevono eventualmente per l’eser- (154) Cfr. infatti, Vitale, op. cit., 229, che ricorda la casistica elaborata dalla magistratura e dall’amministrazione degli Stati Uniti per individuare i vari casi, nei quali i pagamenti eifettuati dalle società possono essere considerati dividendi, anche se formalmente essi non appaiono né come distribuzioni di utili, né come rimborso di capitale, ma come veri e propri corrispettivi di servizi ricevuti o di cespiti alienati. (155) Charles worth, The principles of company law, London, 1949, p. 121 che ne consegue : « accordingly they have no claim for payment for their services in the absence of an agreement that they should be paid ». V. anche Stevens, Handbook on the law of Private Corporations, St. Paul Minn., 1949, p. 742 sgg., particolarmente 753 sgg. ; Head, Formation, and, management of a private company, 19625, p. 127 ; MIlton-Road-Hagard, The principles of company law, 1956, p. 226 ; Buckley, On the companies Act, London, 1957, p. 853. (156) Cass. 13 maggio 1960, n. 1135, in Foro it., 1960, I, 1334, la quale, dopo aver premesso che l’art. 2389, risolvendo « sia pure per implicito, in senso affermativo il quesito, cui già la giurisprudenza sull’abrogato codice di commercio aveva dato la soluzione positiva, della sussistenza del diritto dell’amministratore di una società per azioni ad un compenso per l’opera prestata, quando l’atto costitutivo taccia al riguardo, disciplina l’organo cui, in seno alla società, spetta la competenza a determinare la misura di quel compenso ». Adde Cass. 9 maggio 1962 n. 923, in Giust. civ. 1962, I, 1948. V. anche Mignoli, La, partecipazione agli utili spettanti agli amministratori, in Riv. dir. civ. 1966, I, 181 e sub nota 3. (157) Buckley, op. cit., p. 53: «Directors are in the position not of servants, hut of managing partners of the company », che poi aggiunge (sub nota 7) «but a director also employed as a servant may be convicted of embezzlement as a servant R.v. Stuart (1894) L.Q.B. 310 ». V. anche Palmer's, Company Law, London, 1959, 538 « A director can sue for remuneration agreed to be paid him by the company and prove in the winding up like an ordinary creditor, but as director, he is not entitled to the preference accorded to servants of the company under section 319 ». Per la definizione dei Corporate officers, come « Person who are appointed or elected to held office in a corporation and, as such, have certain powers and duties to manage and carry out the business of corporation », cfr. Encyclopedic Dictionary of business law, Prentice Hall, Inc. Englewood, New York, 1961, p. 188.