— 127 — nella identica misura del passato periodo, non contrasta col principio della capacità contributiva, quale limite, la disposizione die amplia del 10% quel reddito assumendolo a base imponibile: infatti mai il risultato della combinazione della base imponibile, così ampliata, con l’aliquota potrà eccedere l’entità del reddito (presuntivamente) prodotto nella identica misura del precedente periodo d’imposta che, nel caso di specie, ci sembra possa essere assunto ad indice di capacità contributiva (.10). Delle due l’una: o la presunzione è considerata insufficiente a garantire un’imposizione che non esorbiti l’ambito della capacita contributiva, ovvero riconosciutane la idoneità, si deve salvare dalla illegittimità anche la maggiorazione del 10 %, in quanto allo stato attuale ilei diritto positivo ci sembra che, se un reddito certo (sia pure in via presuntiva) è assunto a base imponibile mediante l’ampliamento del 10 %, esso ampliamento non porta il tributo ad eccedere la capacita contributiva (presunta ma certa) manifestata dal presupposto, ed in quanto non è irrazionale che il legislatore, al fine di porre una remora all’omissione della dichiarazione, renda più gravosa la posizione del soggetto passivo negligente (senza giungere alla sanzione (31) e senza violare l’art. 3 Cost. (32)). 6. Ma ammesso, come a noi sembra che si debba, la validità di questa delimitazione problematica, quale delle soluzioni dell’alternativa è esatta? Non è la prima volta che la Corte Costituzionale si è trovata a giudicare della legittimità e* art. 53, I c., Cost. di disposizioni contemplanti fattispecie impositive o determinative del quantum-, il cui colle-lamento alla capacità contributiva è solo indiretto (presunzioni legali) od addirittura mancante nella legge, ma assicurato da una regola di esperienza da essa supposta, e sempre in queste occasioni la Corte ha escluso il contrasto con la Costituzione, laddove la disposizione trovi (30) Si prenda il seguente esempio riferentesi ad imposta di ricchezza mobile cat. B di soggetto tassabile in base a bilancio, con aliquote non coi "e“», a. aggi a aMW.n.l, ; rrtdi.» imponibile