— 135 — deceduto, il 15 marzo 1960, il donatario, fosse accertato e dichiarato nei confronti delle convenute, quali eredi legittime di lui, in quanto nate dal precedente matrimonio del Sotis con Adele Storoni, che la titolarità dell'immobile predetto spettasse soltanto all’istante, con conseguente esclusione del bene dell’asse ereditario del defunto. Costituitesi in giudizio con comparsa di risposta del 28 ottobre 1960, le indicate eredi contestavano il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. 4. Si esamini la posizione del fìsco da un punto di vista di diritto porcessuale materiale. Essa, per la sua sostanziale autonomia rispetto alle posizioni dei contendenti, e per la natura del pregiudizio che discenderebbe a danno della finanza ove gli fosse opponibile il risultato di un processo fraudolento a suo danno (pregiudizio di diritto e non di fatto), è, a mio avviso, da porre sullo stesso piano della posizione dei terzi che, in difetto di un rimedio particolare e preventivo (qual’è quello previsto dalPart. 9), sono legittimati ad avvalersi dell’opposizione ex art. 404 1° comma c.p.c. (3). (3) Non è pacifico l’ambito dei terzi legittimati ad avvalersi dell’opposizione ex art. 404/1 c.p.c. Il Satta propone di ritenere esperibile tale mezzo di impugnazione solo da coloro «la cui posizione giuridica è stata coinvolta dalla sentenza che si pretende impugnare » e che lamentano « di non essere stati parte nel giudizio concluso con quella sentenza » (op. eit., Ili, Milano, 1962, p. 356), si che l’opposizione verrebbe ad affiancarsi all’intervento jussn judtcis, « perchè il giudice, disponendo in modo formalmente legittimo tra le parti, doveva disporre l’intervento del terzo la cui posizione giuridica coinvolgeva nel suo giudizio » (op. eit., p. 353). _ . In giurisprudenza, prevale viceversa una nozione più episodica dei terzi legittimati ad avvalersi dell’opposizione ; potrebbe essere indicativa, in tal senso, per la latitudine e genericità di concetti, la sent. Cass. 21 giugno 196.>, n. 1302, in Giust. civ., 1965. I. 2219 ss., e, in particolar modo, la frase che sì coglie nella parte motiva di tale sentenza : « Per proporre opposizione di terzo ai sensi del comma 1 dell’art. 404 c.p.c. è sufficiente else la sentenza opposta sia comunque capace, in senso lato, di cagionare un qualsiasi pregiudizio alla sfera giuridica del soggetto, come è reso palese dalla generica espressione della norma e dal fatto che la pronunzia è resa fra altre parti». Pure apprezzando profondamente la tesi del Satta, come il migliore dei tentativi sin qui compiuti per raggiungere una nozione unitaria dei terzi legittimati ad avvalersi dell’opposizione ordinaria, ritengo che la multiformita e la non predeterminabilità delle situazioni giuridiche nelle quali il rimedio previsto dall’art. 401 comma 1 c.p.c. possa e debba trovare concreta attuazione, inducano a rinunciare a una « definitio » clic veramente potrebbe nsu-tare troppo « periculosa », lasciando ad una equilibrata indagine Iteli® smgo e fattispecie la decisione se il rimedio debba, o non, essere accordato. I na conferma potrebbe venire proprio dall’esame del caso che ci occupa. Se mancasse la norma speciale dell’art. 9, a stare alla nozione restrittiva proposta dal Satta, la finanza non sarebbe un terzo legittimato ad avvalerci dell’opposizione, e pur ricevendo un concreto e grave pregiudizio di diritto (in quanto, con una fraudolenta revindica, si potrebbe invalidare il presuppo giuridico per l’imposizione successoria) resterebbe m pratica senza tutela fronte alle mene di callidi e maliziosi contribuenti. . .. È ben vero che la provvida norma dell’art. 9 elimina m radice un simile problema, e che potrebbe apparire ozioso ragionare ipotizzando 1 inesistenza