— 1G0 — II Diritto. — Per il combinato disposto degli artt. 115 del r.d. n. 560 del 1007 e 52 del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, i contribuenti possono ricorrere per « gli errori materiali che fossero occorsi nella formazione dei ruoli ». Ora, emerge nella stessa dizione letterale della norma che può parlarsi di errore materiale nella formazione dei ruoli solo quando si verifica l’ipotesi della inesatta riproduzione dei risultati dell’accertamento e non quando, come nel caso di specie, l’accertamento sia conforme alla dichiarazione, che si assume erronea, del contribuente. Non si contesta che la dichiarazione inficiata da errore possa essere corretta dal dichiarante ; ma la domanda di rettifica dev’essere necessariamente proposta prima dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. (Omissis). * il **# Altro punto di dissenso è quello in cui la sentenza in rassegna qualifica estimazione semplice l’omissione di taluni costi di produzione (nella specie quelli della legna da ardere e simili). Ora, c’è da distinguere se il reddito fu dichiarato sinteticamente oppure analiticamente. Se il reddito fu dichiarato analiticamente, torna applicabile il secondo comma dell’art. 117 del testo unico, il quale detta: «Se il contribuente, oltre ad avere presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformità alla disposizione del primo comma dell’art. 24, abbia fornito tutti i dati ed esibito tutti i libri, scritture e documenti necessari per il controllo della completezza e veridicità della dichiarazione stessa, il reddito è accertato mediante la determinazione dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono ». La norma di cui sopra non è altro, del resto, che l’esplicazione del concetto di reddito netto contabile dato dall’art. 91 dello stesso testo u nico, il quale statuisce : « Il reddito netto è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto al-l’imposta e l’ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito ». Le disposizioni virgolettate, sia considerate singolarmente che congiuntamente, esigono, qualora la dichiarazione sia analitico-contabile, che si tenga conto di ogni singolo elemento attivo e passivo che concorre alla determinazione del reddito. Pertanto l’omissione di uno di tali elementi, sempre quando beninteso, ripetesi ancora una volta, la dichiarazione sia analitico-contabile, va inquadrata ed assunta alla luce di tali specifiche norme, e non come questione di estimazione semplice. In tali casi, il vero problema, a nostro sommesso avviso, è quello di assodare se l’omissione è vera, se è comprovata idoneamente e se tor-na.ii* applicabili le suddette norme. Assodato però che questa, l’omissione, c’è stata, e che tornano applicabili le ripetute norme, non c’è estimazione di sorta per ammettere o non ammettere in detrazione il costo che erroneamente fu omesso. Filippo Gazzerro