— 156 — Il ricorso dev’essere respinto. Non è esatto che la Corte d’Appello abbia affermato il principio della irretrattabilità della dichiarazione tributaria dopo la iscrizione a ruolo : la Corte ha detto cosa ben diversa e cioè che pur potendosi ammettere, nella situazione predetta la possibilità della rettifica, non sussiste però l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di procedere a nuovo accertamento ove non ritenga giustificato l’addotto errore, nel qual caso l’invio degli atti alle Commissioni tributarie è indice manifesto che resistenza dell’errore non è stata riconosciuta. In questa proposizione che costituisce la vera ragione del decidere e che il ricorrente contrasta, consiste l’oggetto essenziale del presente ricorso. Ora è ben vero che l’acceramento d’imposta, avente natura di atto amministrativo, dev'essere eseguito, oltre che in modo analitico, nelle forme stabilite dalla legge, e che dall’inosservanza di queste può derivare la lesione di un diritto primo e secondo comma dell’art. 176, e cioè per il periodo d’imposta dell’anno di presentazione o dell’anno successivo; 2) a conguagliare, iscrivendo a supplettivo, solo il maggior reddito a consuntivo. Si noti, solo il maggior reddito. Infatti, se la dichiarazione indica un reddito inferiore a quello già provvisoriamente iscritto a ruolo per il periodo d’imposta rispetto al quale la dichiarazione è a consuntivo, la Finanza, ai sensi dell’art. 178, prima di procedere all’eventuale sgravio, attende che l’imponibile « sia definitivamente accertato » (1). Come vedesi, è proprio il sistema, ripetesi, che esclude (ai fini dell’accoglimento o meno del reddito) l’esame della dichiarazione ante iscrizione a ruolo del reddito in essa indicato. Certo non è da escludere, ripetesi, che possa anche verificarsi che l’ufficio appena riceve la dichiarazione « ne controlli la completezza e la veridicità » (art. 117 del testo unico), e poi, riscontratane la congruità, ne comunichi l’accoglimento al contribuente ancor prima dell’iscrizione a ruolo. Ma, a parte che si tratterebbe di controllo e non di accertamento (2), ciò sarebbe possibile solo per l’iscrizione a consuntivo ai sensi del primo comma dell’art. 178, ma non per l’iscrizione provvisoria ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 176. Ci sia consentito ripetere l’esempio: la dichiarazione presentata dal contribuente nel marzo 1968 è a consuntivo per il periodo d’imposta 1967 ed è a preventivo per il periodo d’imposta 1969. Pertanto, anche se l’ufficio impositore dovesse accettare la dichiarazione, l’accettazione stessa varrebbe solo per il periodo d’imposta del 1967. Per l’altro periodo d’imposta, per quello del 1969, bisogna attendere la dichiarazione del 1970. Inoltre, l’accoglimento del reddito a consuntivo per il 1967 dovrebbe essere notificato al contribuente, tanto più se nell’accoglimento s’intende scorgere, come (1) Circolare del 18 maggio 1960, n. 301520; Gazzerro F., Le iscrizioni provvisorie a ruolo rispetto agli effetti della dichiarazione unica a consuntivo, in Roti, triti, d’inform., 1967, 2388. (2) Le accezioni del vocabolo «accertamento» sono più di una anche in senso tecnico-tributario (cfr. Gazzerro F., La dichiarazione tributaria nellac-certamento e nel contenzioso, Milano, 1963, 19-25.