431 — si può disconoscere al percettore dell'entrata la qualità di contribuente anche nell’ige una tantum, nè quindi si può disconoscere in tale ipotesi la coesistenza di due obbligazioni tributarie, Puna di colui che è tenuto alla prestazione una tantum e l’altra dei percettore di entrata, come si è detto sopra » (71)- A tutto ciò sembra facile risponderei che non è esatto, e lo abbiamo dimostrato, che nell ige vi sia un solo presupposto di fatto, e ciò è confermato proprio dal sistema di imposizione una tantum, che trova spesso la sua diretta disciplina nella legge, come per l’ige dovuta sul commercio del bestiame e relative carni, dei vini, dei prodotti tessili, dei libri, riviste e stampe in genere, dei libri usati, nei quali casi la nascita della obbligazione tributaria non è certo legata alla realizzazione dell’entrata, nè il soggetto passivo è colui che realizza un’entrata; che l’eventuale contrasto esistente tra la norma generale, che disporrebbe essere in ogni caso presupposto di fatto l’entrata e soggetto passivo colui che percepisce l’entrata, ed i decreti ministeriali, che indicano un diverso presupposto di fatto ed un diverso soggetto passivo, non potrebbe risolversi nel riconoscimento della coesistenza di due obbligazioni tributarie, ma nella inapplicabilità dei decreti ministeriali relativamente a quelle norme che siano in contrasto con la legge. Il Maffezzoni si sofferma, poi, a dimostrare il rapporto esistente tra le due obbligazioni: quella strumentale (del sostituto) e quella finale (del sostituito). Si verificherebbe un assorbimento della seconda obbligazione nella prima, il che non avrebbe il significato di eliminare la obbliga'zione del sostituito, ma di attrarla in quella del sostituto : la obbligazione del sostituito rimarrebbe in uno stato di quiescenza, salvo a riprendere piena efficacia nel caso in cui venga meno la obbligazione del sostituto. Questo ragionamento non persuade affatto : perchè si abbia assorbimento dell’obbligazione del sostituito e relativa quiescenza sembra indispensabile ammettere che si tratti di una obbligazione già nata, e quiudi esistente, il noto, però, che in molti casi l’imposta una tantum è dovuta non già alla fine del ciclo commerciale, e cioè di circolazione della merce, ma allo inizio di questo ciclo ed anche alla fine dei ciclo produttivo, per il solo fatto della fabbricazione di un prodotto, della sua estrazione dal luogo di produzione o della consegna fattane dal fabbricante, quando, cioè, in relazione a quel determinato prodotto, non si è (71) Op. cit., loco cit., p. 272.