P. JANNACCONE Nel caso che scoppi una disputa con un imprenditore, i soci che vi hanno parte debbono darne avviso al segretario della loro sezione, o se sezioni non vi sono, al segretario generale. Se questi ufficiali non pos- sono essi soli, con la loro autorità e coi mezzi che hanno a loro dispo- sizione, comporre la controversia, debbono darne avviso all'assemblea sezionale o all'assemblea generale, le quali debbono mandar delegati all' imprenditore, o secondo alcuni statuti, intimare all' imprenditore di comparire innanzi ad esse, per mettere in chiaro le cose, e, se è possi- bile, aggiustarle sul momento stesso. Se questo tentativo non riesce, si ricorre generalmente alla conciliazione o all' arbitrato di persone nomi- nate dalle due parti, o degli uffici permanentemente costituiti. Generalmente nessuna sezione nè alcun socio può mettersi in ¡sciopero senza il permesso dell'autorità centrale o dell'assemblea generale: poche società, però, permettono alle sezioni di regolarsi a questo proposito a loro talento, purché provvedano allo sciopero con fondi speciali. Gli scioperi generali non possono essere indetti se non con l'approvazione d'un deter- minato numero di soci e di delegati, e solo quando i fondi bastino a man- tenere gli scioperanti per quel dato periodo di tempo che si può prevedere durerà lo sciopero. Parecchie società desiderano pure che gli operai non siano causa di nessuna discordia con gl'imprenditori, o porgano loro occasione e ragione di ricorrere a misure disciplinari. E perciò proibiscono ai loro soci, sotto pena di multa, di vantarsi della propria indipendenza dai direttori e dagli ispettori perchè appartengono ad una società, di usare minacce e parole ingiuriose, e di discutere dei loro diritti e dei torti che loro vengano fatti nell'opificio. Vegliano poi all'osservanza dei contratti di ciascuno dei soci, punendo o espellendo quelli che li rompano e quelli che volontariamente rechino danni materiali agl'imprenditori. Come riscontro, poi, alle liste nere degli industriali, le unioni artigiane hanno una lista di < unfair employers * (imprenditori sleali) nelle cui officine nessun socio può accettare occupazione. Agli operai non unionisti è dichiarata una sorda guerra ; nessun socio che ha intrapreso un lavoro ed ha la facoltà di scegliersi i compagni o gli aiutanti può, sotto pena di essere multato o espulso, impiegare un estraneo a preferenza di un consocio. Ma v'ha ancora di più: è spesso severamente vietato di lavorare in uno stabilimento ove siano non unionisti, o d'insegnar loro il mestiere od aiutarli nel compiere il loro lavoro. Ma si raccomanda di esortarli ad entrare nell'unione senza però rendersi molesti, e non con minaccie ma con argomenti persuasivi. I soci sono muniti di una carta di ricognizione. Le regole relative alle condizioni del lavoro sono molte e di grande importanza come quelle che meglio delineano l'azione economica delle Trade Unions. In esse è generalmente disposto che i soci non possano lavorare ad una mercede inferiore ad un minimum stabilito, e debbano