554 P. JANNACCOXE breve di tre mesi, e che si trovi qualche mezzo che agevoli ai lavoratori di divenire proprietari delle case che essi abitano. Con le raccomandazioni sui lavoratori agricoli finisce la relazione della maggioranza la quale lascia l'impressione d'esser timida d'andare in fondo alle questioni che le tocca discutere. Ma essa non solo avrebbe dovuto usare maggior acutezza d'osservazione e maggior sicurezza di giudizio nei punti che esamina, ma altri ancora avrebbe dovuto proporsi di studiare che invece trascura del tutto. Il suo compito principale, come le era stato imposto dal mandato di S. M., era di ricercare se e quali norme legis- lative avrebbero potuto porre rimedio ai mali scoperti. Nelle deposizioni molte furono le lagnanze intorno alla poca efficacia di certe leggi o alla trascuranza in cui erano lasciate o agli abusi che ne derivavano, e furono ben 24 le leggi principali alle quali da questo o quel testimone si propo- sero serie modificazioni. Di queste lagnanze e di queste proposte poca traccia rimane nella relazione della Commissione, la quale dimentica per- fino di dir qualche parola au\V Employers' Liability Act, che è d'importanza grandissima per le relazioni tra industriali ed operai e intorno al quale vedemmo quanto in ogni industria si discusse, specialmente in ordine al contracting out, al common employment, ed alla contributory negligence. Di questa trascuranza si lagna uno dei membri stessi della maggio- ranza il Pollock, il quale aggiunge alla relazione una breve nota, firmata pei due primi paragrafi anche dal Mundella e dal Burt, nella quale rac- comanda la modificazione dell'atto senza però dar norme direttive ed esprimere proposte concrete. Egli forse credette non necessarie ne 1 una cosa nè laltra dopo l'ampia discussione che poco tempo innanzi era stata fatta sull'argomento in Parlamento e fuori (1). (1) Nel 1893 era innanzi al Parlamento un nuovo progetto di legge sulla responsa- bilità degl'imprenditori (Employers' Liability Bill) il quale agli articoli 1, 2, 3 aboliva o mitigava le dottrine del common employment e della contributory negligence e la pra- tica del contracting act. Ecco gli articoli : 1« Quando quest'atto sarà entrato in vigore, per qualsiasi danno personale cagionato ad un operaio dalla negligenza d'una persona che è a servizio d. colui che impiega l'operaio, l'operaio stesso o. in caso di merle, . suo, «ppresentan avranno contro l'imprenditore lo stesso diritto e le stesse azioni che avrebbero se .1 danneggiato non fosse stato operaio del detto imprenditore, nè a servizio di lui, nè fosse stato occupato nel suo lavoro. ... . „„„ 2° Non s'intende che un operaio abbia accettato ogni rischio inerente alla sua occupazione pel solo fatto ch'egli abbia assunto il lavoro o abbia continuato ad ese- guirlo, dopo di aver conosciuto il rischio. . „„,„„,; 3» Un contratto col quale un operaio rinnnzi per sè o per i suo. rappresentanti al risarcimento che gli spetterebbe pel danno personale cagionatogli ^»a negligenza dell'imprenditore o di qualsiasi persona al suo servizio, non costituisce, se "OP™ che il diritto sia nato, eccezione alcuna all'azione proposta per ottenere .1 detto r.sar- C""enl"'Quando un imprenditore abbia contribuito ad una cassa che dia all'operaio o ai suoi rappresentanti, in caso di danno personale o di morte, il tribunale o, dove è un giuri, il giuri nello stabilire la somma dovuta a un operaio o a. suo. rappre-