montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie e per l’esercizio associato delle funzioni comunali. - le zone omogenee dei territori montani passano da 47 a 48. - per ragioni di omogeneità socio economica con il territorio vengono inseriti in alcune Comunità Montana dei Comuni non montani, come previsto dall’articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000 - elenco dei Territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza; Legge regionale n. 3 del 23 febbraio 2004: Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni. Le Unioni di Comuni, le Comunità montane, i Consorzi, le Convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali. La legge indica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative. Legge regionale n. 7 del 2 aprile 2007: Soppressione Osservatori regionali. Viene soppresso l’Osservatorio regionale sulla Montagna, ma riconoscendo il valore delle attività svolte, si mantiene, a carico della Direzione regionale compente in materia, il compito di svolgere permanenti analisi e studi sulle problematiche del territorio montano piemontese, Legge regionale n. 19 del 1 luglio 2008: Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). La Regione dispone il riordino della disciplina delle comunità montane al fine di: a) adeguarne la consistenza territoriale e demografica a criteri di omogeneità socio-economica, efficienza e congruità rispetto al ruolo rivestito e alle funzioni assegnate; b) rafforzarne la natura di enti volti a garantire l’effettività delle misure di sostegno delle zone montane e la promozione, lo sviluppo e la tutela del territorio; c) razionalizzarne gli apparati istituzionali, allo scopo di rendere più efficace l’azione politica ed amministrativa; d) concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dall’ articolo 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). A tal fine, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici, individua nel numero massimo di 23 le zone omogenee in cui includere i territori montani piemontesi rimandando ad atto deliberativo del Consiglio l’istituzione delle zone omogenee e l’identificazione dei comuni in esse ricadenti. Deliberazione di Consiglio Regionale n°217 – 46169 del 3.11.2008: “Riordino territoriale delle comunità montane. Individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell’articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19”. Vengono individuate 22 Zone Omogenee che, a seguito anche delle integrazioni effettuate su proposta degli Enti interessati, comprendono 515 comuni. L’estensione complessiva dei territori montani così individuati si sovrappone pertanto in larga parte a quella delle precedenti 48 Comunità Montane, di cui facevano parte 558 comuni. Decreti del Presidente della Giunta Regionale - 28 Agosto 2009, dal n. 67 al n. 88: Nell’ambito delle 22 nuove zone omogenee vengono costituite le nuove Comunità Montane piemontesi i cui organi si insedieranno ufficialmente dal gennaio 2010. 150