Capitolo 7 ANALISI DELLA CONGRUENZA DELLA LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE la definizione del Piano Paesaggistico Regionale, che di fatto è il principale strumento regolativo di scala sovralocale, è ancora in corso. Il Piano adottato nel 2009, cui l’analisi fa riferimento, è stato riadottato nel 2015 a seguito di una puntuale revisione; anche se le sue norme hanno già valore vincolante, il fatto che non si sia ancora giunti all’approvazione definitiva rende possibili ulteriori mutamenti del quadro normativo. In questo quadro l’analisi, pur concentrandosi sulle norme e sugli strumenti attualmente in vigore, si è svolta in un quadro di interlocuzione diretta con i diversi Settori della Regione, così da poter individuare in maniera efficace tanto le diverse criticità attuali, sulle quali effettuare gli approfondimenti necessari, quanto le possibili/potenziali criticità future, fornendo alla committenza gli strumenti conoscitivi utili per affrontarle. Quadro normativo di riferimento L’utilizzazione antropica dei materiali costituisce una delle pratiche più antiche, diffuse e spontanee del genere umano il quale, fin dalla preistoria, ha potuto attingere ad un notevole quantitativo di risorse disponibili in natura. Nel corso della storia questa attività, spinta dalle crescenti esigenze della società organizzata, si è andata perfezionando attraverso lo sviluppo delle scienze e delle tecniche sino a realizzare le cave e le complesse modalità di estrazione dei materiali che conosciamo oggi. Questa evoluzione è stata accompagnata negli anni da una crescente e doverosa attenzione per il rispetto delle risorse naturali ed ambientali, necessario per gestire in maniera oculata un patrimonio ormai diventato più esiguo. L’esigenza di regolare, programmare e coordinare l’insieme complesso di interessi e attività (pubblici e privati) che si intrecciano alle problematiche territoriali ha assunto carattere di priorità solo quando l’uomo ha preso atto che l’uso indiscriminato delle risorse naturali e dell’ambiente geologico porta conseguenze irreversibili per sé e per l’ambiente in cui vive. L’evoluzione della normativa in materia di attività estrattive ben rappresenta alcuni fattori critici, sia del legiferare sulla base di sopraggiunte esigenze e criticità piuttosto che di una preventiva visione di esse, sia del sistema di pianificazione che risulta spesso troppo complesso, troppo settoriale, troppo frammentato, troppo lento e poco capace di essere ricettivo rispetto alle mutevoli esigenze della società e al progredire del sapere scientifico. Da una lettura cronologica delle leggi nazionali che riguardano direttamente ed indirettamente le attività estrattive emerge un quadro evolutivo piuttosto indicativo di quanto espresso in precedenza. Tra il 1923 e il 1942 vengono definite, individuate, classificate le categorie miniere e cave, viene individuato il regime giuridico che ne regola le modalità di utilizzo, vengono istituiti i vincoli idrogeologico e forestale (dalla labile applicabilità) ed infine viene affrontato il tema della protezione delle bellezze naturali e introdotti i piani territoriali paesistici e le relative modalità di redazione e approvazione. Il 1959 è l’anno in cui vengono approvate, con D.P. n. 128, le ancora valide “Norme di Polizia Mineraria e delle Cave” delegando alle Regioni a Statuto speciale la competenza di legiferare in materia estrattiva senza però offrire un quadro di riferimento unitario, salvo quanto previsto dal R.D. 1443 del 1027, tuttora vigente. Presagio di una prassi, generalizzata alle Regioni a Statuto ordinario a partire dalla seconda metà degli anni settanta quando si avvia il corposo decentramento di 154