Capitolo 4 GEO-GIACIMENTOLOGICA All’interno dei materiali alternativi in senso lato, possiamo ricomprendere tutte le fonti naturali di materiale aggregato che non sono collegate né alle attività estrattive s.s., né alle movimentazioni di terra derivanti da cantiere di tipo edile. È questo il caso dei materiali provenienti dagli interventi di disalveo, attività molto particolare e di delicatissima gestione, che ha subito numerosi cambiamenti restrittivi negli ultimi anni ma che si prevede possa avere incremento consistenti nel piano sedimenti ecc delle AABB. La stima della voce in oggetto, che dovrebbe costituire una certezza in quanto normata ed assentita caso per caso, di fatto presenta valori di elevata aleatorietà dovuta alla frammentazione del dato (archiviato presso ciascuna sede operativa AIPO), all’imprecisa localizzazione delle singole autorizzazioni (in molti casi è noto unicamente il comune ove è stata concessa l’estrazione), all’esecuzione di svasi per motivi di sicurezza idraulica con archiviazione separata, all’effettiva durata della autorizzazione e pertanto al periodo in cui viene prelevato il materiale ed infine alle estrazioni abusive, delle quali non è possibile conoscere né la localizzazione, né tanto meno la quantità. Un’altra possibile fonte di aggregati può essere rappresentata dalle c.d. “bonifiche agrarie” (miglioramenti fondiari). In merito a questo argomento, è stato necessario un chiarimento da parte della Regione Piemonte sull’applicazione dell’articolo 186 (terre e rocce da scavo) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Attraverso un percorso di analisi delle normative, la circolare conferma che ogni intervento che preveda estrazione e commercializzazione di materiale industrialmente utilizzabile deve essere autorizzato ai sensi della legge regionale 69/1978 ed è sottoposto al pagamento delle tariffe del diritto di escavazione, istituite dall’articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14. In questa circolare viene esplicitamente affermato che tali interventi non rientrano nella disciplina dettata dall’articolo 186 del d.lgs. 152/2006 per le terre e rocce da scavo in quanto i medesimi ricadono a pieno titolo nella disciplina dell’attività estrattiva. Pertanto le volumetrie coinvolte da questo tipo di operazione, che necessitano di specifica autorizzazione, vengono ricomprese nei calcoli pianificatori estrattivi esposti nel capitolo precedente. Residui dell’attività di estrazione e lavorazione litoidi Per quanto concerne i residui di coltivazione e lavorazione al di là di ogni volenterosa quanto opinabile interprretazione, oltre che di estemporanea (se non controproducenti) ricollocazioni legislative, l’art. 39, comma 14, del D.lgs. 205/2010, prevedeva che il Ministero dell’Ambiente desse (entro tre mesi, per D.M.) un regolamento per l’utilizzo dei residui sopra citati (cocciame e “farina” di roccia, in forma di fango) quali “sottoprodotti”. Tali regole non sono state ancora emanate, vanificando ogni pur interessante proposta tecnicoscientifica a riguardo. Riutilizzo effettivo dei materiali alternativi s.l. e criticità operative In relazione ai materiali sopracitati, ci possono essere difficoltà spazio-temporali per previsioni certe di significativi volumi di materiale o in entrata o in uscita dai centri di produzione e problemi non trascurabili di garanzia dei prodotti, anche ai fini di igiene ambientale, con un rischio di “presenza 104