Capitolo 7 ANALISI DELLA CONGRUENZA DELLA LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE Trasporto di massa sui conoidi Ca, aree di conoidi attivi o - potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata); Cp, aree di conoidi attivi o - potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata); Cn, aree di conoidi non - recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata). Valanghe Ve, aree di pericolosità - elevata o molto elevata; Vm, aree di pericolosità - media o moderata. Gli interventi ammissibili variano a seconda della tipologia delle aree nelle aree Fa, Ee, Ca e Ve non è sostanzialmente ammessa la realizzazione di nuovi manufatti, esclusi quelli necessari alla realizzazione di opere di difesa, e in casi limitati per la realizzazione di nuove infrastrutture non localizzabili altrove; nelle aree Fq, Eb e Cp (e in parte nelle aree Vm) gli interventi possibili aumentano di numero, ma restano comunque limitati alla ristrutturazione delle strutture esistenti; infine, nelle aree Fs, Em e Cn la regolamentazione di dettaglio degli interventi ammissibili è demandata agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di competenza delle Regioni e degli enti a esse subordinati, e in ogni caso le azioni ammissibili sono condizionate a uno studio di compatibilità con le condizioni di dissesto e devono inoltre essere validate dall’Autorità di Bacino. Per quanto riguarda le attività estrattive, esse sono possibili unicamente nelle aree a pericolosità media o moderata, e devono sottostare in ogni caso alle regole definite dal successivo articolo 22 delle Norme di Attuazione del PAI, nel quale si afferma al comma 1 che “le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell’ambito dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del Piano. A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali o loro varianti e i documenti di programmazione devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale. Dell’adozione del piano di settore deve essere data comunicazione all’Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino”. Oltre a ciò, i piani di settore devono “definire le modalità di ripristino ambientale, coerente con le finalità e gli effetti del Piano, delle aree estrattive al termine della coltivazione, nonché di manutenzione e gestione a conclusione dell’attività e di recupero ambientale per quelle insistenti in aree protette” [comma 2], e devono “essere adeguati alle Norme del Piano medesimo” [comma 3]. La definizione di dettaglio della compatibilità delle attività estrattive in ambiti di dissesto idrogeologico è dunque demandata a piani o programmi specifici di competenza regionale e/o provinciale, all’interno dei quali è comunque necessario provvedere studi di compatibilità idraulico-geologicaambientale, e i piani devono ottenere il parere di compatibilità dell’Autorità di Bacino. 160