IN DIFESA DELLA SCIENZA DELLE FINANZE 93 cinquantanni decorsi dalla istituzione della cattedra, qualche giurista di valore — e per giurista di valore intendo giuristi sul serio, venuti dallo studio del diritto, forniti di quella qualità impalpabile che è il sesto senso degli scienziati, sia esso senso giuridico od economico o matematico o linguistico o politico, ognuno dei quali sensi è inconfondibile con gli altri sesti sensi ed è, salvo casi portentosi, da contarsi in ogni generazione sulle dita di una mano, con essi incompatibile — si fosse dedicato al diritto tributario, ewial quale commissione avrebbe osato respingerlo? Dove sta di casa lo studioso, curante della illibatezza del proprio nome, il quale sia capace di tanta faziosità? La verità vera è un’altra: che i giuristi nati, a torto od a ragione, non si interessano di diritto finanziario. Le norme giuridiche finanziarie paiono ai giuristi norme di seconda qualità, non riducibili a sistema, ad ordine, non costruibili secondo ragione. Anche il giurista più avverso al concetto del diritto naturale — e tutti i giuristi costruiscono o dicono di costruire sulla base del diritto positivo — ama la razionalità, il bell’ordine, la norma che si incastra armoniosamente in un sistema, la discussione elegante ed elegante perchè imperniata sul contrapposto di principi. Perciò i giuristi guardano con mal celato compatimento alla norma finanziaria, perchè la vedono mutevole, determinata da bisogni contingenti di tesoro, perchè vedono troppo spesso con raccapriccio violati dalle contingenti norme tributarie i principi più saldi del diritto privato. Perciò i giuristi di cartello non si interessano al diritto tributario. Qualcuno capita per caso ad entrarvi per un momento; ed allora accade che, con un gesto da gran signore, gli istituti tributari sono in quattro e quattr’otto accasellati nella sistematica e nella nomenclatura giuridiche consuete. Omaggio a fior di labbra e privo di effetto, duraturo; chè le caselle restano caselle e vuoti schemi; se non ci sia chi s’innamori dell’erratica norma tributaria, amorosamente ne indaghi le ragioni permanenti di divergenza dalla norma giuridica normale e ne ricerchi la sistematica sua propria. Sinora i soli innamorati della norma giuridica tributaria sono alcuni di coloro che ne vivono la vita: dall’antico presidente della commissione centrale delle imposte dirette Quarta all’ispettore superiore Sampieri-Mangano, per citare due soli nomi. Ben vengano i giovani accademici, di cui alcuni qua e là si fanno avanti, e ci diano opere di polso. Essi creeranno il diritto finanziario e non avran bisogno di nessuna mutazione nel nome della cattedra per insegnarlo. Chè insegnare non vuol dire spiegar materie e scrivere trattati, ma porre problemi e suscitar discussioni intorno ad essi. Che siano di diritto o di economica tributaria non monta; purché siano problemi e vadano a fondo di qualche cosa. Sinora i soli economisti suscitarono problemi fondamentali in materia finanziaria. Che colpa hanno gli economisti se il solo avanzamento notabile nella teoria del debito pubblico che si conosca dopo Ricardo fu compiuto, in Italia, da Antonio De Viti De Marco, cattedratico di scienza delle finanze? Sta di fatto che, si e no, solo qualche scritto di Wicksell, di Cohen Stuart, di Edgeworth e, per dottrina storica, di Seligman può stare a paro dei saggi di « economica finanziaria » per cui rifulge la generazione di Pantaleoni, di De Viti, di Mazzola, di Puviani e di Barone. Finché esisterà fervore di studi intorno alla economica