66 V. SAM PIERI MANGANO dalle mutazioni che possono operarsi nella cifra del passivo, relativa all’originario, capitale sociale nominale. Di qui la necessità di indagini dirette ad accertare se le azioni proprie acquistate siano state, o meno, distrutte, perchè, nell’affermativa, l’utile o lucro differenziale si è prodotto e realizzato nell’istante medesimo in cui è stata tolta di mezzo la possibilità della rimessa in circolazione delle azioni proprie acquistate, mediante la distruzione o perforazione delle azioni stesse, e deve, perciò, essere accertato e tassato in base al bilancio dell’esercizio in cui ebbe luogo l’acquisto di dette azioni; diversamente l’azione della finanza incorrerebbe nella decadenza del proprio diritto, giusta il disposto dell’art. 3 della legge 2 maggio 1907, n. 222, trattandosi di lucro « dissimulato » (riserva), che diviene capitale nell’esercizio successivo a quello in cui si produsse e realizzò, e perciò non più tassabile di ricchezza mobile (1). L’ipotesi in esame, sotto il riguardo giuridico, ha poi avuto una specifica trattazione da parte del De Gregorio (2), il quale, colla consueta sua competenza, chiarezza e compiutezza, ha osservato, che: « l’acquisto delle proprie azioni, se non è accompagnato dalla riduzione del capitale sociale corrispondente al valore nominale delle azioni acquistate, crea la seguente situazione: nel patrimonio sociale subentrano, al posto delle attività erogate per l’acquisto, le suddette azioni; resta integra la posta del capitale sociale inscritta nel passivo, almeno nel senso che essa debba essere fronteggiata per intero da attività per un importo corrispondente al capitale stesso: ciò vuol dire che, salva la condizione ora espressa, si potrà dividere la posta del capitale in altre poste, per es.: « capitale sociale: a) azioni in circolazione; b) azioni presso la società (od azioni ritirate, od azioni riscattate, ecc., secondo i casi) ». Sicché, se si suppone una società anonima col patrimonio sociale di 1.300.000 lire e col capitale di un milione diviso in mille azioni, delle quali 200 siano acquistate dalla società, questa avrà ugualmente un capitale sociale di un milione; ma poiché i destinatari del patrimonio sociale, e dei suoi udii, sono gli azionisti, sorge il problema in cui costoro verranno a trovarsi rispetto a quella parte del patrimonio sociale che é vincolata per la quota di capitale corrispondente alle azioni acquistate. Ora la soluzione del problema é abbastanza semplice nella ipotesi che queste azioni siano distrutte: qui avremo che gli utili dell’esercizio saranno distribuiti in proporzione delle azioni realmente esistenti, e così accadrà del patrimonio sociale netto nel caso di una liquidazione; solo per l’attribuzione alla riserva legale resta l’obbligo di commisurare la percentuale imposta dalla legge e dallo statuto al capitale sociale nominale e non a quello rappresentato dalle azioni rimaste in circolazione, poiché le funzioni della riserva legale sono per tanti aspetti analoghe a quelle del capitale sociale e la formazione di essa é per legge regolata sulla cifra del capitale sociale nominale. Potrà anche accadere — accade qualche volta in pratica — che invece di erogare per intero gli utili agli azionisti, se ne detragga in tutto od in parte una quota corrispondente ai dividendi delle azioni acquistate e distrutte; ma ciò deve anzitutto accadere per (1) Vedi il citato mio studio Riserve occulte ed imposta, in « La Riforma 'Sociale », anno 1952, pag. 636-650, nn. 6-11. (2) Studi di diritto'commerciale in onore di Cesare Virante (n. 8, pag. 389).