34 L’ ECONOMISTA 20 gennaio 1884 Irattati nella relazione e le disposizioni del disegno di legge che appariscono i più essenziali, non che la impressione suscitata in noi da una prima e rapida scorsa. La relazione incomincia dal notare come il problema dell’ordinamento degli Istituti di emissione non si possa affrontare senza stabilire nettamente quali sono le funzioni del biglietto di banca nell’ odierno sistema del credito, e tocca a questo proposito delle lunghe discussioni avvenute in Inghilterra tra i fautori della scuola metallica ossia del Currency-j.Principle e i fautori della scuola bancaria, ossia del Banking-principle, e di quelle non meno notevoli avvenute sul continente fra i partigiani della libertà della emissione e i propugnatori del monopolio. La relazione si dichiara per la scuola bancaria, osservando che il biglietto è un vaglia cambiario pagabile a vista e al portatore, che è un litoio puramente fiduciario per cui si distingue dalla carta-moneta, che infine in una buona gestione bancaria viene emesso in occasione di sconti e di anticipazioni a breve scadenza. Ciò produce il flusso e riflusso regolare e costante e alla Banca basta avere una riserva sufficiente alle domande di cambio. Dopo ciò la relazione, in ossequio anche ai voti del Parlamento, si dichiara per la libertà, ma non della libertà senza regola, bensì di quella che si accompagna a certi limiti. I quali però non debbono consistere in rigide e minute regole per la gestione delle Banche e per la sorveglianza dello Stato, ma bensì in norme generali, colle quali possono sorgere e operare gl’istituti di emissione. Queste norme debbono essere: 1° fissazione di un limite non troppo basso di capitale, 2° fissazione di una quota di riserva, fissazione delle operazioni permesse, 4° obbligo del cambio a vista, 5* corso fiduciario, 6° obbligo dell’accettazione reciproca dei biglietti, 7° determinazione dei tagli dei biglietti, 8° pubblicità assoluta 9° sorveglianza del Governo e responsabilità degli amministratori. Venendo alla forma che deve assumere il sistema bancario, la relazione osserva che tre ne sono le forme principali. 1° il monopolio dell’emissione affidato ad una sola banca, 2° il sistema della pluralità con banche discentrate, 3° il sistema della pluralità con una o poche grandi banche e un numero più o meno grande di banche minori. È difficile, secondo la relazione, pronunziarsi in modo assoluto; ciò di cui bisogna tener conto sono le condizioni e le tradizioni dei vari paesi. E coll’ intendimento di ricercare quale sia il sistema più adatto pel nostro paese, la relazione si fa ad esaminare i sistemi bancari vigenti. Quanto al primo fra i sovraccennati, parla della Francia, dell’Austria-Ungheria, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Spagna, della Danimarca, della Norvegia, della Russia; quanto al secondo, tocca della Svizzera, della Scozia e Irlanda, degli Stati-Uniti di America; quanto al terzo dell’Inghilterra, della Germania e della Svezia. Passa quindi a esaminare il sistema bancario italiano, la sua storia, il suo stato attuale per concludere che nel presentare un disegno di legge occorreva appunto tener conto dei fatti. E dopo queste premesse, la relazione passa ad illustrare le disposizioni del progetto di legge. La lettura di questo progetto dà sulle prime l’idea che veramente si voglia inaugurare quella libertà delle banche che la relazione si sforza di difendere. E per vero bisogna arrivare all’ art. 32 per trovare qualche cosa che riguardi gl’ istituti di emissione esistenti. Fin qui si parla di istituti di emissione in genere, i quali possono costituirsi con un capitale minimo di 13 milioni con IO di capitale versato e si dettano disposizioni che li riguardano tutti. Solo nel predetto articolo si dispone che pei Banchi di Napoli e di Sicilia il patrimonio effettivo da loro posseduto sarà considerato come capitale versato, e ali’ art. 33 si dice che la Banca Nazionale conserverà il suo capitale attuale di 200 milioni e che i versamenti che saranno fatti di mano in mano per compierlo saranno utili alla emissione. Per 1’ art. 38 il capitale utile alla tripla emissione per il Banco di Napoli potrà essere aumentato fino a 60 milioni mediante l’accumulazione degli utili. Nello stesso modo il capitale utile alla tripla emissione del Banco di Sicilia potrà essere aumentato fino a 13 milioni. Per P art. 39 potrà essere consentito I’ aumento sino al terzo del capitale utile alla tripla emissione alla Banca Romana ed alla Banca Toscana di credito, quando alla Banca Nazionale Toscana potrà essere consentito che il suo attuale capitale nominale venga versato per intiero e sia dichiarato utile alla tripla emissione. Secondo I’ art. 40 qualunque degli attuali Istituti potrà rinunziare alla facoltà dell’ emissione, cedendola ad altro Istituto, il quale dovrà aumentare il proprio capitale utile alla emissione in corrispondenza all’acquistata facoltà di emissione. Mentre per bisogni urgenti e straordinari del commercio gli Istituti potranno portare la emissione al quadruplo del capitale versato dietro autorizzazione del Governo che ne fisserà la durata, sarà sempre in facoltà degl’Istituti di eccedere nell’emissione il triplo del capitale versato, purché I’ eccedenza sia rappresentata in cassa da altrettanta riserva metallica. Ai termini dell’ art. 6 1’ ammontare della emissione che potrà essere autorizzata non potrà eccedere in complesso la somma di 1050 milioni, ma per T articolo successivo la emissione potrà essere ammontata successivamente di una somma eguale a quella dei biglietti di Stato, che sarà ritirata dalla circolazione. Questo aumento potrà, per decreto reale, concedersi agli Istituti fino a corrispondenza della metà del capitale utile alla emissione consentito a ciascuno di essi colla legge che si presenta, senza che per questa nuova emissione occorra aumento di capitale. 1 nostri lettori troveranno in queste disposizioni che abbiamo citate una prova della esattezza delle nostre informazioni. Per quanto nel frattempo il progetto abbia subito qualche modificazione, non v’ha dubbio che nel fondo resti quale noi l’avevamo annunziato. Ci si obietterà forse che secondo noi il disegno di legge in questione mirava a condurci verso quella che chiamammo Banca sola di fatto, se non Banca unica, mentre invece esso sembra ispirarsi al principio della libertà della emissione, come la stessa relazione ministeriale asserisce. Se non che le apparenze valgono meno della sostanza e se le apparenze sono per la libertà, il fine della proposta si legge attraverso alle linee. Si direbbe quasi che il Governo vagheggiava la Banca unica ma piegando davanti a esigenze politiche ha provato il bisogno di mostrarsi partigiano della libertà e di dirlo altamente nell’atto stesso in cui la sua proposta aveva in mira un intento ben diverso. Noi lasciamo par ora da parte le discussioni teoriche, sulle quali ci proponiamo di ritornare, e ci atteniamo