20 gennaio 1884 1/ ECON OMIST A 39 passare nella_ circolazione complessiva il ventesimo della circolazione di ciascun Istituto. I diversi tagli dei biglietti dovranno essere distinti 1’ uno dall’ altro nel tipo e per una diversa dimensione della carta. La forma dei biglietti di ciascun Istituto sarà approvata con decreto reale e descritta esattamente in questo. Art. 10. — I biglietti devono: 1. Portare in grossi caratteri il nome dell’Istituto emettente. 2. Portare l’indicazione del valore. 3. _Esprimere 1’obbligo per l’Istituto di cambiarli in moneta legale al portatore e a vista. 4. Indicare la data della presente legge e quella del decreto o dei decreti, coi quali venne data al-l’Istituto la facoltà dell’emissione. 5. Indicare la data del decreto di approvazione, la serie, e il numero del biglietto. 6. Essere firmati da un delegato del Consiglio di amministrazione dell’ Istituto. La firma del delegato obbliga l’Istituto verso i terzi. Art. 11. — Il capitale utile alla tripla emissione e 1’ ammontare dei biglietti in circolazione, deducendo la corrispondente riserva metallica esistente in cassa, le anticipazioni ordinarie e straordinarie dovute al Tesoro dello Stato per le disposizioni di questa legge, e gli impieghi in buoni del Tesoro a termini del-1’ art. 14, non potranno essere applicati che ad operazioni di sconto e di anticipazioni a scadenza non maggiore di tre mesi. Sono di questa categoria gli sconti: di cambiali munite di almeno tre firme notoriamente solvibili, ed aventi causa commerciale; di buoni del Tesoro; di note di pegno emesse dalle Società di Magazzini generali legalmente costituite; di cedole di titoli, sui quali 1- Istituto può fare anticipazioni ; di cambiali con due firme aventi causa commerciale accompagnate da deposito, per valore eguale all’importo delle cambiali, di titoli, sui quali l’Istituto può fare anticipazioni valutate a non più di quattro quinti del valore di borsa; di sordini in derrate o in zolfi, purché sia in essi determinata la somma e la scadenza, ovvero siano accompagnati da cambiali che suppliscano al difetto di queste indicazioni dell’ ordine. Sono della stessa categoria le operazioni di anticipazioni: sopra titoli del Debito Pubblico dello Stato ; sopra titoli emessi dalle provincie e dai comuni; sopra titoli di Società private, delle quali lo Stato abbia garentito l’interesse tanto direttamente quanto per mezzo di sovvenzioni vincolate espressa-mente al pagamento degli interessi degli stessi titoli. Tutti questi titoli non potranno essere valutati al di sopra dei quattro quinti del loro valore di borsa, e non mai al di là del loro valore nominale, _ Entrano nella stessa categoria anche le operazioni di anticipazioni ; sopra valute d’ oro e d’ argento tanto nazionali quanto estere e sopra verghe degli stessi metalli valutate al corso della tariffa officiale ; sopra sete grezze e lavorate, in organzini o in trame valutate non oltre i due terzi del loro valore commerciale ; sopra fedi di deposito delle Società di Magazzini generali legalmente costituite, e sopra ordini in derrate od in zolfi per non più di due terzi del valore della merce che rappresentano. Art. 12. — Le operazioni degli Istituti per l’impiego di altre somme disponibili all’infuori di quanto è stabilito nel precedente articolo saranno determinate nei rispettivi statuti. Art. 13. — Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiarii, assegni bancari, fedi di credito, mandati e da altri titoli diversi da quelli indicati dall’ articolo 1, ma pagabili a vista, ovvero da conti correnti a semplice richiesta, di qualunque specie e denominazione, deve essere garantito con una speciale riserva in moneta legale uguale almeno al terzo del debito stesso. Per la parte di questo debito che superasse l’importo del patrimonio o del capitale versato dell’Istituto, la riserva che lo garantisce dev’ essere almeno della metà. Art. 14. — Gli Istituti di emissione non potranno fare: 1° il risconto del portafoglio ; 2° operazioni di riporto ; 3° operazioni di qualsiasi natura sulle proprie azioni, le quali verranno ammesso solo nel caso che le azioni accompagnino, a titolo di deposito ai termini dell’art. 11, cambiali a due firme presentate allo sconto. 4° impieghi diretti, tranne che per lo investimento del fondo di riserva o massa di rispetto per l’impiego delle somme disponibili a termini dell’ articolo 12 e per operazioni sui buoni del Tesoro o nei casi nei quali vi siano per motivi straordinari ed eccezionali autorizzati dal Governo’, con deliberazione del Consiglio dei ministri. Art. 15. — Gl’Istituti d’emissione, che terranno in circolazione biglietti od altri titoli equivalenti pagabili al portatore ed a vista, per somma maggiore di quella autorizzata secondo le disposizioni di questa legge , ovvero assumeranno altri debiti a vista o a semplice richiesta eccedenti il rapporto prescritto colla riserva, saranno soggetti ad una multa per somma eguale al quinto della eccedenza della circolazione ovvero dei debiti a vista. La multa sarà applicata con decreto emanato dal Ministero d’agricoltura, industria e commercio di concerto con quello del Tesoro. Ove il fatto si rinnovi più di tre volte si potranno applicare le disposizioni dell’art. 31. Art. 16. — Sulla somma complessiva dei biglietti in circolazione, dedotto 1’ ammontare della riserva metallica, gli Istituti pagheranno una tassa pari al mezzo per cento. SuU'ammontare dei biglietti emessi pei bisogni urgenti e straordinari del commercio ai termini del 1° alinea dell’articolo 5, dedotta pure la somma corrispondente alla riserva, gli Istituti pagheranno una tassa pari all’uno per cento. La tassa sarà commisurata all’ ammontare medio della circolazione, calcolato sulle situazioni decadarie pubblicate secondo le disposizioni dell’articolo 30. Art. 17.— Gl’Istituti d’emissione devono ricevere i biglietti propri in pagamento, al pari, cambiarli a vista al portatore con moneta legale del regno, con moneta estera avente corso nel regno e, ove il portatore vi_ acconsenta, con verghe metalliche. Gl’ Istituti hanno pure facoltà di affidare la rappresentanza pel cambio ad Istituti di credito o di risparmio, ovvero a ditte, colle attribuzioni e nelle forme determinate dal regolamento. Gli uffici pel cambio devono restare aperti almeno quattro ore in tutti i giorni non festivi. Nei luoghi, dove non esiste la sede principale dell’Istituto, presentandosi richieste di cambio rilevanti ed eccedenti la riserva ordinaria di cassa, la sede, succursale o rappresentanza avrà facoltà di differire il cambio per il tempo necessario al trasporto della valuta dalle sede principale. _ Nei luoghi che sono in comunicazione colla ferrovia il cambio dovrà essere fatto entro due giorni dopo quello della richiesta. Se il trasporto dovrà percorrere un tratto di via carrozzabile o farsi per mare, il cambio potrà essere differito non oltre quattro giorni dopo quello della richiesta.