20 gennaio 1884 L’ ECONOMISTA 41 derà entra l’anno 1884 all’accertamento della consistenza^ dei capitali versati o dei patrimoni posseduti dai sei Istituti di emissione esistenti nel Regno. Stabilita questa consistenza, e fissato il loro capitale, i sei Istituti dovranno dichiarare entro sei mesi, se intendono di conformarsi alle disposizioni della presente legge e dovranno presentare all’ approvazione del Governo i loro statuti per ottenere una nuova concessione di 30 anni, incominciando dal 1° gennaio 1890. Art. 33. — Le disposizioni dell’articolo 2 della presente legge non si applicano ai Banchi di Napoli e di ^ Sicilia , e all’effetto dell’articolo 5 il patrimonio effettivamente posseduto dai medesimi sarà considerato come capitale versato. Art. 34. — Gl’ Istituti d’emissione esistenti che hanno facolta di scontare a due sole firme ed a scadenza maggiore di tre mesi, potranno ottenere questa stessa^ facoltà anche nella nuova concessione. Essi potranno fare il risconto del loro portafoglio per una somma non maggiore della metà del rispettivo capitale versato. Art. 35 — La Banca Nazionale nel Regno conserverà il suo capitale attuale di duecento milioni. I versamenti, che saranno fatti di mano in mano per compierlo, saranno utili alla emissione. II Governo de! Re ha facoltà di stipulare colla Banca stessa la Convenzione allegata alla presente legge. Art. 36. — Gli utili dei Banchi di Napoli e di Si-cilia verranno ad aumento del fondo di riserva, o massa di rispetto, fino a che questo adegui il quinto del patrimonio posseduto. Raggiunto questo limite gli utili netti, conseguiti da ciascuno di essi, andranno per quattro quinti in aumento del patrimonio e per un quinto in aumento del fondo di riserva. Conseguito l’aumento nel patrimonio in conformità della presente legge, e compiuto il fondo di riserva, gli utili netti, prodotti ulteriormente serviranno di base ad operazioni di credito agrario, ed alla fondazione delle Casse di sconto ai termini dell’ai't. 23. Art. 37. Gli Istituti per azioni esistenti i quali avessero un fondo di riserva o massa di rispetto maggiore del decimo all’ odierno capitale versato e dovessero chiedere agli azionisti nuovi versamenti per compiere ih capitale utile alla emissione nei limiti della presente legge, avranno facoltà di volgere a questo compimento la eccedenza dello stesso fondo di userva o massa di rispetto oltre il suddetto decimo. La reintegrazione del fondo di riserva fino a concorrenza del quinto del capitale versato sarà fatta nei modi e termini indicati nell’art. 25. ^ capit^le utile alla tripla emissione per il Banco di Napoli potrà essere aumentato fino a sessanta milioni mediante l’applicazione degli utili annuali nel modo indicato dall’ articolo precedente. . Nello stesso modo il capitale utile alla tripla emissione del Banco di Sicilia potrà essere aumentato fino a quindici milioni. In questo caso tanto il Banco di Napoli, quanto quello di Sicilia dovranno fare al Tesoro dello Stato un anticipazione straordinaria pari a tre quinti del-1 aumento ottenuto nella facoltà dell’emissione, e ciò alle condizioni _ di interesse e di rimborso e colle stipulazioni relative all’ anticipazione statutaria contenute nella Convenzione colla Banca Nazionale nel Regno, di cui all’art. 35. Art. 39. — Potrà essere consentito 1’ aumento sino al terzo del capitale utile alla tripla emissione alla Banca Romana ed alla Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d’Italia. Alla Banca Nazionale Toscana potrà essere consentito che il suo attuale capitale nominale venga versato per intiero e sia dichiarato utile alla tripla emissione. In tal caso tutti questi Istituti dovranno fare al Tesoro dello Stato una antecipazione stx-aox-dinaria pari alla metà dell’ aumento ottenuto nella loro facoltà di emissione, e ciò alle condizioni di interesse e_ di rimborso e colle stipulazioni relative all’ anticipazione statutaria convenute nella Convenzione colla Banca Nazionale nel Regno, di cui all’articolo 35. Art. 40. — Qualunque degli attuali Istituti potrà rinunziare alla facoltà dell’ emissione, e potrà mediante convenzione e stipulazioni di corrispettivi compensi cedere ad altro Istituto la facoltà anzidetta, purché continui ad esercitare le funzioni di sconto e di anticipazione o quelle di credito fondiario od agrario, o ne assuma altre congeneri nel modo che sarà stabilito col regolamento e con corrispondenti modificazioni dei suoi statuti. Se la cessione fosse fatta ad uno degli Istituti esistenti, questo dovrà aumentare il proprio capitale utile all’ emissione in corrispondenza all’ acquistata facoltà di emissione, secondo le norme fissata dalla presente legge. Queste cessioni dovranno essere sottoposte all’ approvazione del Governo con le forme stabilite all’articolo. 3. Art. 41. — La riserva metallica degli Istituti di emissione, finché resta in vigore 1’ attuale sistema monetario, dovrà essere composta per almeno due terzi in valuta metallica d’oro e per non più di un terzo in valuta metallica d’ argento per tutte le forme di emissione contemplate dall’ 5. L’argento divisionale non potrà eccedere la proporzione di un quinto della riserva in argento. Art. 42. — Le modificazioni agli statuti degli Istituti nuovamente autorizzati e le modificazioni, che a quelli degli Istituti ora esistenti saranno x-ese necessarie dalla px-esente legge, vex-ranno, sentito il pax'ere del Consiglio di Stato, approvate con decreto reale emanato a termini dell’ art. 3. Art, 43. — Il Governo potrà modificai^ gli attuali ordinamenti organici del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante decreto reale da emanarsi sentito il Consiglio di Stato. Questa facoltà cesserà dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Art. 44. — Sono abrogate tutte le disposizioni contx'arie alla pi-esente legge, alla cui esecuzione si provvederà con Regolamento approvato con decreto ì-eaie, pi-omosso dal Ministro d’ Agi-icoltux-a industria e commercio di concerto col Ministro del Tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato. Ecco adesso la convenzione con la Banca Nazionale del Regno per un' anticipazione straordì -naria di 80 milioni di lire. Fra il governo italiano, rappresentato da S. E. il commendatore Agostino Magliani, ministro delle finanze e per interim del Tesoro, e la Banca Nazionale dal i-egno d’Italia, rappresentata dal suo direttore generale comm. Giacomo Grillo, si conviene quanto segue : Art. 1. — La Banca Nazionale somministrerà al tesoro dello Stato, a titolo di anticipazione straordinaria, una somma non eccedente 80 milioni di lire, che sarà versata sei mesi dopo la domanda, che le ne verrà fatta dal govei-no e per esso dal ministro del tesox-o. Art. 2. — Su questa anticipazione straordinaria il governo corrisponderà alla Banca Nazionale l’interesse del 3 per 0[0 l’anno, a partire dal giorno del pagamento. Nel caso che la Banca abbassasse l’in-tex-esse sulle anticipazioni al di sotto del 3 per 0[0, lo Stato godrà pure esso di tale benefizio.