di Non e di Fiemme, passati per opportunismo o per paura ad ingrossare le file del « Tiroler Volksbund " (8). L' atteggiamento conciliante del Governo, che s'era dimostrato non solo rispettoso delle autonomie locali di cui la popolazione altoatesina aveva fino allora goduto, ma mirava costantemente a che I' inserimento della provincia di Bolzano nella nuova compagine_ italiana avvenisse senza eccessive scosse e senza conflitti, fu frainteso e sfruttato come segno di debolezza. Al discorso della Corona così ,eonciliante risposero nello stesso giorno i rappresentanti dei Tedeschi altoatesini con un progetto di autonomia talmente esasperante da rendere a priori impossibile ogni discussione. Fra il resto si esigeva : la formazione d' una provincia detta Tirolo, di cui avrebbero fatto parte i Tedeschi e i Ladini " sudtirolesi », senza alcuna garanzia per le minoranze italiane, I' esenzione dal servizio militare, la costituzione d'una (8) Il mutamento radicale della politica scolastica nel periodo fas cista avvenne per gradi; la linea di condotta fu estremamente dura. Il R. D. nro 2185, del I 0 ottobre 1923, stabilito che nelle scuole del Regno l'insegnamento elementare è impartito nella lingua dello Stato, prevedeva l'insegnamento della seconda lingua in ore aggiunte nei comuni ove essa era parlata abitualmente. Tale disposizione, ripetuta nel R. D. nro 432 del 22 genn. 1925, veniva abolita con R. D. nro 2191, del 22 nov. 1925 ed inoltre l'insegnamento della lingua italiana veniva reso obbligatorio nelle scuole non ancora trasformate in italiane. L'autorità prefettizia curò poi, con decreto del 27 nov. 1925, di evitare che le scuole private tedesche, ivi definite « clandestine », si affermassero e si estendessero. Si dispose la chiusura di tali scuole e il sequestro del materiale didattico, si presero pure provvedimenti contro gli insegnanti. In tale modo per la popolazione allogena veniva soppresso l'insegnamento scolastico nella madre lingua. La minoranza tedesca sintetizzò i propri postulati, su tale argomento, in questi punti : 1) insegnamento in 1-ingua materna nelle scuole elementari e medie; 2) la lingua dello stato può essere fatta oggetto obbligatorio di studio; 3) libertà per i genitori di mandare i propri figli alla scuola tedesca o italiana ; 4) la dichiarazione della nazionalità spetta al padre ; 5) linsegnamento dev'essere impartito da docenti della rispettiva nazionalità. (Cfr. La minoranza tedesca in Italia, a cura della « Deutsche Vi:ilkerbundliga in Italien • , Bolzano, 1926). - 13