25 giugno 1876 IV ECONOMISTA 757 giore di quello del proprietario, in altri, quantunque notoriamente agiato o solvibile, possa andar esente mentre non lo è dalla sua imposta fondiaria un proprietarucolo accasciato sotto il peso de’ debiti e de’continui bisogni. D’altronde il salto, che ora vi è, da 40 lire di imposta di ricchezza mobile a niente affatto è troppo marcato, nelle campagne specialmente, perchè non abbia a dar luogo a poco benigni commenti, e perchè il maggiore pregio di un imposta, quello della sua proporzionalità, non sembri sconvolto o da una fatalità che non si capisce e non si spiega, o dall’arbitrio del primo commissario venuto. Parlate a un contadino di limite imponibile, di discrinazione, di Categorie; vi capisce? Che! Sa che Tizio è un affittuale come lui, quasi quanto lui, e non paga un centesimo contro i 40 franchi che a lui toccano ; sa che Caio è un colono con doppia, tripla terra della sua e non paga pur niente. Oh ! che gli importa del resto? E si noti — e i contadini sei sanno e lo dicono — che il maggior numero de’campi tenuti in affittanza dagli immediati coltivatori del suolo non è argomento di maggiore benessere, ma solo effetto de’maggiori bisogni di una più grossa famiglia, e che del resto, grossi e piccoli alla fin d’anno sono tutti ricchi ad un modo, e son bravi se — meno eccezioni non calcolabili — riescono a mettersi innàri col proprietario del fondo. E la riforma proposta verrebbe opportuna a mettere un po’ d’armonia nelle due imposte — la fondiaria e la ricchezza mobile — in quanto troviamo ne’fondi il loro ceppo comune e fornirebbe alla ricchezza mobile un primo gradino e una equa base a quella progressione che la giustifica e la rende tollerabile. Nè l’abolizione del minimo imponibile, per la nuova categoria, può essere un serio ostacolo quando il criterio della imposta e conseguentemente il tasso, sia così sostanzialmente diverso da quello generale, e quando specialmente nella legge attuale già se ne ha esempio pei redditi della Categoria A. soggetta a tassa per qualunque minimo ammontare. Or bene, quel che si è fatto in alto, si può ripetere anche in basso della scala dell’imposta senza alterarne l’organismo, tanto più che anche ora pe'coloni la tassa che pur si dice di ricchezza mobile avrebbe cambiato fisonomía, senza che alcuno fiatasse. Ma la nuova proposta avrebbe questo vantaggio che sodisfacendo le esigenze più puritane, metterebbe in armonia il fisco colla morale, e sarebbe giusta, sarebbe equa, sarebbe proporzionale. Calcolata quindi, poniamo senz’altro riguardo, in ragione di centesimi 50 in media per Ettare cioè a seconda della Classe rispettiva in cent. 40 50 o 60 per uno coltivato e ritenuto le frazioni superiori a mezzo Ettare come un Ettare intero, essa colpirebbe il coltivatore solo in ragione di circa l’I per cento del reddito effettivo — e sarebbe quindi sopportabile dalle più modeste fortune, — e potrebbe ciononostante dare allo Stato, sui 24 milioni (^Ettari censiti in Italia un introito di 12 milioni circa cioè 4 o 5 volte più di quel che gli rendono attualmente i redditi dei coloni o degli affittuali cumulati assieme. L’accertamento dei redditi imponibili ossia degli enti tassabili, sarebbe facilissimo, tutto risolvendosi nella riproduzione dei ruoli dell’ imposta fondiaria per superficie censita, anziché per rendita censuaría ; e la riscossione pure, nulla ostando che si possa benissimo prescrivere che l’imposta sia, come ora pe’coloni, anticipata dal proprietario del fondo, salvo a lui di rivalersene sul coltivatore (1). Alle obbiezioni che si potessero fare all’adozione di questo sistema, la Commissione scrivente non trova difficile rispondere. E, prima di tutto a chi dicesse che desso implicherebbe l’abolizione del minimo imponibile per la categoria dei coltivatori del suolo o cambierebbe perciò natura alla tassa, oltre il già detto, soggiunge che questo cambiamento non è tale che possa far ostacolo poiché è anche diverso il criterio che regolerebbe la tassa rifermata, e se è vero che pagherebbe tassa anche chi avesse un minimo reddito è però vero che questa sarebbe in misura così tenue da non potersi manco confrontare col tasso che colpisce attualmente i redditi agricoli che non siano privilegiati come quelli de’ coloni. L’abolizione del limite imponibile andrebbe di conserva coll’abbassamento dell’aliquota e il resultato sarebbe una compensazione, un livellamento di condizioni orà assai disparate e mal confrontabili tra loro. Del resto, come si è già detto, l’imposta così riformata senza cessar d’esser una vera e propria imposta di (1) La riforma proposta potrebbe operarsi anche estendendo a tutti i coltivatori il provvedimento ora vigente pe'coloni: solo per ottenerne l’istesso prodotto occorrerebbe elevare al 10 per cento 1’ a-liquota attuale e toglier sempre l’esenzione per le colonie che sono al disotto delle 50 lire d'impos+a. Però cosi facendo si ridesterebbe naturalmente l’idea d’un quarto decimo sulla fondiaria e potrebbe incontrar più facili obbiezioni; mentre è certo che basata sulla superficie come cosa più materiale riescirebbe più comprensibile al villico, la cui scarsa intelligenza pnò restar facilmente confusa dalla nomenclatura tecnica, e del resto lo persuaderebbe di più anche perchè potendo da se stesso calcolare il suo debito saprebbe di non poter esser vittima di soprusi facilmente inferibili da proprietari poco delicati, se questi fossero, come dovrebbero essere, incaricati dell'anticipazione dell’imposta e della sua rivaluta. È lecito supporre che tra tanti autorizzati a rivalersi ve ne possa esser qualcuao anche disposto a rifarsi.