di San Giacomo fornisce occasione per rinnovate prote­ ste a Coira. Le Tre Leghe però con decreto 14 aprile 1640, con­ fermano il privilegio del dicembre, che non viene consi­ derato contrario agli interessi e ai diritti chiavennaschi. Ne nascono nuove proteste di questi e degli abitanti del resto del contado, che tentano di mettere in discussione la autonomia della valle di San Giacomo e di riattribuire al commissario del contado l’autorità piena su tutte le co­ munità. Ne nacque un decreto della Dieta di Coira, emanato il 12 luglio, che confermò nuovamente i privi­ legi, con la precisazione però che essi non liberavano gli abitanti della valle dal pagamento delle taglie imposte dalle Leghe a tutto il contado e dalla compartecipazione alle spese per lo stipendio del commissario di Chiavenna e per il mantenimento del suo ufficio. La regolamentazione del pascolo sull’alpe Andosso Accanto agli statuti di valle esistevano gli ordini (o regole) per la disciplina del pascolo delle proprietà col­ lettive. In appendice viene pubblicato quello' dell’alpe Andosso, territorio di Madesimo e di Pianaccio, nella redazione del 1723. Esso ha un contenuto elementare, ma ha il suo significato, come altri documenti analoghi o come le parti che trattano la stessa materia negli statuti o negli ordini di comuni rurali della Valtellina. Intorno alla regolamentazione dei diritti di pascolo, il fine principale di questi documenti è sempre quello di difendere i diritti degli abitanti, va cercata la origine dei nostri comuni rurali, quelli di cui ci ha parlato Giosuè Carducci. «Do­ vunque, in occidente», scrive Georges Duby, «la comu­ nità di villaggio, questa associazione di tutti i capi-fami­ glia, nata dalle relazioni di vicinato e saldata più strettamente dalla necessità di regolare i rapporti tra la pro­ prietà privata dei campi e il possesso collettivo delle terre incolte, si stringe ancor di più» (7). Agli Andossi, in alta valle San Giacomo, la utilizza­ zione del pascolo non è sufficiente per dare vita all’ordi­ namento comunale autonomo, che rompa la contestata solidarietà di vallata. Nascono i terzieri, ma in funzione dell’equilibrio del potere di valle. Forse la stessa divisio­ ne dei terzieri in quartieri, ciascuno dei quali ha sempre qualcosa da difendere o da conservare, impedisce che il comune nasca, intorno ai terreni collettivi. Come si vede la materia, dal punto di vista giuridico, non è molto semplice. L’alpe «Andosso» appartiene agli abitanti dei due quartieri di Madesimo e Pianaccio, che poi insieme ad altri quartieri fanno parte del «terzera di dentro», parte della valle di San Giacomo, con propria autonomia statutaria, ma dipendente dal contado di Chiavenna e dal commissario delle Tre Leghe per la giustizia penale, nelle forme che si è detto. Inoltre per le violazioni degli ordini dell’alpe si paga una penale che per una parte va al Magistrato grigione di Chiavenna. D’altra parte, è stato scritto autorevolmente dal Brezzi per i terreni collettivi, «bisogna chiedersi quale fosse la loro posizione giuridica a seconda dei tempi e delle lo­ calità, non già se esistessero». (’) G. Duby, L’economia rurale nell’Europa medievale, Bari 1966, p. 246. 1/20 Per riformare gli ordini dell’alpe Andosso, ai quali si intende dare forma scritta, ed essendo andati smarriti quelli antichi, si radunano i vicini, tanto di Pianazzo come di Madesimo, e scelgono sei uomini, tre per ogni quartiere. Par di leggere documenti molto più antichi, quelli della origine dei comuni rustici, in cui sta scritto che un gruppo di uomini «fecerunt commune». Siamo già nel pieno del secolo XVIII, ma nell’alpe Andosso si respira ancora l’aria di tempi passati. La delegazione incaricata deve formare e stabilire un ordine «per il quale li consorti di dett’alpe possine contenersi, e vivere in pace e godere ogni uno il suo, onde dopo vari progetti e discorsi hanno concluso e stabilito come segue...». Il primo problema che viene affrontato è quello della nomina di due messi (specie di saltari), uno per quartiere. Essi devono prestare giuramento e sono obbligati ad accettare la carica per la durata di due anni. Forse non era un incarico molto ambito se prima di lasciarla doveva essere stato trovato un successore, che poteva anche es­ sere un suo delegato. Era loro compito sorvegliare il buon andamento del pascolo d’alpe, sulla base di prescrizioni minuziose, che non tralasciavano nessun aspetto: come doveva essere pascolato il bestiame, come si calcolava il numero dei capi rapportato alla misura convenzionale della vaccata (o erbata), quali animali e chi li poteva portare. La salita sull’alpe avveniva dopo che i due messi avevano visitato l’alpe per vedere se vi fosse «erba suffi­ ciente di poter vivere». Dovevano salire tutti insieme alla data stabilita. La tradizionale scarsità di foraggio, con­ seguente al troppo elevato carico di bestiame rapportato ai prati e ai pascoli, era alla base di queste norme. In altri ordini, come in quelli di Ponte, addirittura si imponeva di stare sull’alpe fino a una certa data, per obbligare evidentemente i pastori a far consumare dalle bovine anche gli ultimi fili d’erba, e per frenare quindi il pascolo autunnale sui terreni coltivati di proprietà privata. Erano escluse dalla utilizzazione del pascolo le pecore, ma poi si prevedevano pene severe per quelle forestiere, il che significava che la norma forse era drastica, i cavalli fore­ stieri, i manzi, i castrati. I messi poi, nel corso dell’estate, si recavano sui pa­ scoli per il censimento del bestiame che vi alpeggiava e per controllare se non vi fossero infrazioni ai regola­ menti. La misura convenzionale per la utilizzazione del­ l’alpe era la vaccata, cioè la quantità di erba che una vacca adulta poteva consumare. Per fare una vaccata occorrevano quattro vitelli, oppure due «marsciocchi» (vitelle gravide), due maiali. La vacca di primo parto («gioagniscia») era assimilata alla vacca, mentre un ca­ vallo o un mulo valevano due bovine adulte. I tori «in­ vernati» in valle erano esenti dal pagamento della quota di tassazione. In mancanza di tori locali i messi potevano ammetterne da fuori a loro arbitrio. Il pascolo caprino era ammesso, ma il numero dei capi doveva essere rap­ portato a quello delle bovine, in proporzione di sei capre per ogni capo bovino. I maiali dovevano essere fenati ed era severamente proibito portare fuori dall’alpe il letame prodotto. Queste norme sono ancora sostanzialmente immuta­ te ai nostri giorni in tutto il territorio della Valchiavenna e della Valtellina. Guerre, rivolgimenti politici e sociali