Sopra il Conc. di Trento. 169 /ceptione examinetur finguli,num in iis Ecclefi.s^ai-bus adficripti fuerint, fiuasfunitiones objerint. Nella Francia puf anche replicato fi attrova nel Concilio di Remsal can. 12., in quel di Avignone al can. 19., in quel di Turs al can.14., in quel di Tolofa al can. ך. , E nella noftra Italia bafterà per tutti quello, che nel Concilio di Melano IV• ordinò il zelanriitìmo Pallore di quella Chiefa S.Carlo Borromeo; il quale inoltre volle, che fe per avventura colle DimiiTorie del propio Vefcovo taluno da altro Vefcovo ordi-nato foife , avefs’ egli pofeia incontanente al pro-pio Vefcovo da prefentarfi, perche da lui ad alcuna delle fue Chiefe incorporar fi dovei!¿. E comecché nel Concilio di Namur, nel quale il medeftmo ila-tuto,dopo ancora il Concilio di Trento,fu rinnova-to, eccettuati foflero da quella legge i Cherici -, i quali in alcuna Univerfità,o pur Collegio allievan-lì al buon collume, ed alle lettere ; Excipit in Uni-•verfitate, aut Seminario degentes׳, bi enim pr&terqua, quodin Oratoriis Collegiorum, aut Seminariorum funitiones ordinum obire /oleant ,etiam fiudiis ,ahif-que exercitiis ¡e adaltiores ordines , & majores fun-itiones obeundas ex voto Ecclefia préparant ; ritro-viam non però a quella fua eccezione una dichiara-zione in contrario dalla fagra Congregazion dei Concilio fatta, c riferita dal Garzia nella fua Opera de Beneficiis -, la quale comanda ,che sì fatti Cherici alla Cappella, o fía all’Oratorio del lor Col legio , o del lor Seminario necelTariamcnte incorporare fi debbiano, quand’ egli accada che a’ fagri Ordini fi promuovano ; e con quello dippiù, che alla detta Cappella, o pure Oratorio alcun benifizio aggiunto fia -, Coaptati i» Collegium Seminarii nonpojfunt er- Ear.ll. Y di-