54ב Differt.Vili. Per la SagfT'eolog. rentia . I! che pure da Bonifazio Vili, nell’anno 129 S. fu confermato ; Libere valeant Clero , & Po~ pulo predicare, ac proponere verbum Dei , hora dum-taxat excepta ,in qua locorum Prelati predicare vo-luerint. E Clemente V. nel Concilio generale di Vienna tutto quello, che in favore de’ Regolari era fiato da Bonifazio conceduto , ancor’ egli benigna* mente il confermò. Lion X. fuquello pofcia ,che nell’anno 1517. colla fua Bolla , che comincia Intelleximus, in fa-vore de’ Regolari così decife ; Authoritate Apofloli-ca notum facimus, omnes Chrifli Fideles utríufqtte fe-xus, qui non contempto proprio Sacerdote Parochiali in Ecclefiis. Fratrum Ordinum Mendicantium Domi-nies, & feftis diebus Miffds audiunt fatisfacere prx-cepto Fcclefiœ de Mfifa audienda , nec aliquam labem tuanin. peccat i incurrere . Evvi nondimeno un moderno C¿mD^a, Strittor Franzefe , il quale vago inoltrandoli d in-ia;¿-, sa rerpretare in favor de’ Parrochi, quando loro e len-za dubbio contraria, quella Coftituzion di Lione-׳ > s>Jnduípe a ¿ire ז che della Meifa Parrocchiale ella non parli,non ritrovandovifi di quefta menzioncun quanto da ella di altre Mefle fi faccia diffufamente parola.Noi però vorremmo da coftui Papere,donde egli mai apparato abbia, che un doppio obbligo ne fedeli fía ad afcoltare due Melïè ? Che le egli dira » come ragion vuole che dica , efière in ciafeun Cri» fiiano afioluramente !’obbligo di udirne unafoia;le dunque in afcoltado quefta nelle Chiefe de’Rcgolà-ri, giulìa la Bolla di Lione , foadisfà al precetto > non fi vede certamente qual’ altro obbligo ne’ fede* li rimanga da foddisfare. Checchefia non pertanto di quello, che per le nuove determinazioni del fa-grò >