!20 DiJJert.ïV. Per gli Sag.Can. in particolare dal contenerli la noftra Legge nel la-tino idioma, di leggieri ricavar fi può, che nom» debbia quello vulgar Dottore elfer’ agli Ordini promoffo ; come quello, che fe ben Maeftro foiTe in ciò, che molto ai luo !lato non appartiene, in quel-lo nondimeno, che rifguarda il fuo obbligo , la fua profeifione, ed il fuo miniilerio, egli nè pure fi può dire difcepolo , o perche apparar noi potè, ed è il difetto nell* intelletto, o perche noi volle, ed è jl vizio nella volontà; inamenduei ri-{guardi immeritevole di quel grado, per lo cui acquiílo , o non fep-pe , o non volle quelle di- fpofizioni avere,che in chicchefiane- ccffarie deb-bon’ effere per giuda-mente otte- nerlo. DIS-