Sopra il Conc. dì Trento » 183 fein prima da elfo Diocefano le lór commendati-zie riconofeiute non fono, e da eíTomedefimo i fud-detti Cherici la neceflària licenza ottenuta non ab-bian o . E così fi riferifee decifo appreifo il Riccio nella Pratica del Foro Ecclciìafiico, nella Decifio-ne 7 5 o. della feconda edizione, appreifo il de Bonis nel fuo trattato ¿/c Examine Eccleßaßtco , il Naidi neìla parola MiJJa al num. 35., ed il Barbofa de cf~ ficit, cz poteßate Episcopi alla par.2. alfeg.2r.Che fe però da’ Diocefani quella necelfaria proibizione» fatta non folle, è anche dovere , che r Regolari ï Cherici Pellegrini a celebrar non ammettano , fen-zache prima eglino ftelìì almenóle commendati-zie de’medefimi non riconofcano. E così in fatti è la pratica de’ Monafterj ben regolati, non fedamente י inverfo de’Cherici fecolari,ma eziadio de'Regolari, j quali debbon pur’ elfi dalle lettere obbedienziali de’ lor Superiori elfer muniti, fe alla celebrazione-» delle divine cofe vogliono eifere ammelfi; ficcome dal Rodrigo viene aderito nella feconda parte del-le fue Canoniche , e Regolari Quiftioni , alla qui-ftione 121, all’articolo 1.E’ vero non però, che ih-torno a quello, che i Regolari rilguarda, non polfo-no i Velcovi pretendere di riconofcere le lettere-» obbedienziali de’ medefimi , perche quelli am medi fieno nelle Chiefe del medefimo lor’ Ordine a ce-Iebrare . E così fu decifo dalla Sagra Congregazio- ne de’Vefeovi, e Regolari nel dì 17.di Luglio dell״ anno 1620. Il che non però non s’intende, quando > di alcuni Regolari non folle in quella Città propia.׳ cafa ; perche allora non avendo ivi Superior del fua Ordine, da chi fi pofsano le fue lettere riconofcere, enoneffendo a’Superiori di altre Religioni fog- getti»