2 *$2 Differt.Vili. Per la Sag.T,eolog. in ogni tempo il decife. Così avvenne nel dì 22. di Settembre dell’anno 1624■ in favore de’Padri della Compagnia di Gesù ; nel dì 6. di Luglio dell’anno 1644. in favore di tutt’i Regolari diBordeos; o quello dicreto inferito venne da Innocenzio X. in_> quella fua dichiarazione, ancor’ in favore de’ Re-golari , che comincia , Exponi nobis fecerunt i eche per quello medefimo affare fece nel dì 7• di Febra-סן , dell’anno 164$.foggiugnendonel finedieffa.; Decretum prainfertum Apofloiica auSforitate, tenore fr&fentium confirmamus¡¿¡ approbamus ¿re. E di un* .altradecifíone a’Regolari eziandio favorevole׳ » dalla medefima Congregazione fatta, contra aicu-ni Parrochi Salernitani, ne fa parola 11 Fagnanifo-pra il fuddetto capitolo omnis tartufanefexus. Fi-nalmente Clemente X. nel fuo dicreto, che comin-eia Superna , nell’ anno 1670. diè fine totalmente» alla briga ; conciolfiacche in elfo determinò efpref-lamente, che i Religiofi una volta ad afcoltare lej confelfioni de’Secolari approvati, pollano nella^ Dicceli del Vefcovo approvante in ciafcun tempo dell’anno,anchePafquale ,le confcflìoni udire.׳, Lenza che tenuti fienoodal Parroco, o dalVefco-va licenza chiederne ; e coloro, che co’ medefimi Regolari in detto tempo le lor confeffioni faranno, s’intendano di aver 1’ obbligo, dal capitolo ontnis utriufauefexasìoto impoilo, interamente adem-pi uto. E quindi fu, che Aleffandro Vili, giufta-mente proferirle quella !ciocca, c fcandalofa pro-pofizione, colla quale per avventurai nimici del Monachifmodifturbarpretendeanola pace,eia fi-carezza, con cui i Regolari !lavano nel giuilopof-fedimento, e de’ loro antichi privilegi, e delle mo- derne