S opra il Corte, dì Trenio . 2 y 3 dernedecifioni alor favore fempre fatte dall’ Ap-poftolica Sede. La proporzione fu; Confesiones jtpudReligìofos fait¿ ,pler ¿que, vel facrilegœ funtß vel invalid¿. E la condanna avvenne nel dì 20. di Dicembre dell’anno 1690. In quanto all’Eucariftica Comunione appar-tiene, cerra cofa è che dappoicche a’ Monaci fu permeilo di potere nelle lor Chiele pubblicamente e le lolenni > e le private Meffc celebrare, fu ezian-dio lor conceduto di poter’ a’ fedeli 1’ eucariftico cibo difpenfare, quando non però eglino riceverò il doveilèro per divozione , e non per obbligo . L* obbligo/) fia il precetto, anticam été era in tre tem-pi dell’ anno, cioè nel dì della Nafcita del Signore, della fua Refurrezionc , e della Pentecofte, come fi czp. ttfi non frequentius 16. ,e nelcap. Seculares 19.de Cen/ecratione diß.2. Oltre al tempo, in cui il fagro Viatico prender fi debbe, che è nell״ articolo della morte, il quale amminiftrare ancho a’ Monaci fu proibito . Raffreddandoli poscia Ia_ pietà de’fedeli, que’ tre tempi accennati furon ri-dotti ad un folo, che è quello della Refurreziorv» del Signore ; e ciò fi legge nel cap.0^»/r utriufque fexus,de Paenit., & Remifs., che fu eziandio con-fermato dal noftro Concilio di Trento nella Seff!3. de Euchariftta , al can.9. Si quis negaverit , omnes & fingale* Chrtfti fideles utriufque fexus , cum ad annos diferetionispervenerint, tenerifingulis annis faltem in Pa/cbate י ad communicandum , faxta praceptum Santfa Matris Ecc lefia , anathema ßr. Sotto nome di Pafqua inrédcndofi e gli otto giorni prima della Domenica di Refurrezione, e gli otto giorni dopo di effa i ficcome nella fua ventefima Rolla , che co- min־׳